Art. 33 Requisiti relativi alla conservazione delle piante madri di base e dei materiali di base 1. Il fornitore conserva le piante madri di base e i materiali di base in apposite strutture per i generi e le specie in questione, a prova di insetto e che garantiscono l'assenza di vettori aerei di infezioni e da ogni altra possibile fonte durante tutto il processo di produzione oppure in campi isolati da potenziali fonti di infezione da vettori aerei, contatto tra radici, infezioni incrociate dovute a macchinari, innestatoi e da ogni altra possibile fonte. 2. La distanza di isolamento dei campi di cui al comma 1 e' stabilita nell'allegato I. 3. Le piante madri di base sono numerate progressivamente in modo stabile, in sito, al momento dell'introduzione. 4. Le piante madri di base e i materiali di pre-base sono conservati in modo da garantire la loro identificazione univoca e la tracciabilita' durante tutto il processo di produzione.