Art. 33 
 
Requisiti relativi alla conservazione delle piante madri  di  base  e
                        dei materiali di base 
 
  1. Il fornitore conserva le piante madri di base e i  materiali  di
base in apposite strutture per i generi e le specie in  questione,  a
prova di insetto e che garantiscono l'assenza  di  vettori  aerei  di
infezioni e da ogni altra possibile fonte durante tutto  il  processo
di  produzione  oppure  in  campi  isolati  da  potenziali  fonti  di
infezione da vettori aerei, contatto tra radici, infezioni incrociate
dovute a macchinari, innestatoi e da ogni altra possibile fonte. 
  2. La distanza di isolamento  dei  campi  di  cui  al  comma  1  e'
stabilita nell'allegato I. 
  3. Le piante madri di base sono numerate progressivamente  in  modo
stabile, in sito, al momento dell'introduzione. 
  4. Le  piante  madri  di  base  e  i  materiali  di  pre-base  sono
conservati in modo da garantire la loro identificazione univoca e  la
tracciabilita' durante tutto il processo di produzione.