Art. 37
Pronto soccorso
1. Nell'ambito dell'attivita' di Pronto soccorso, il Servizio
sanitario nazionale garantisce l'esecuzione degli interventi
diagnostico terapeutici di urgenza, i primi accertamenti diagnostici,
clinici strumentali e di laboratorio e gli interventi necessari alla
stabilizzazione del paziente, nonche', quando necessario, il
trasporto assistito.
2. Nelle unita' operative di pronto soccorso e' assicurata la
funzione di triage che sulla base delle condizioni cliniche dei
pazienti e del loro rischio evolutivo determina la priorita' di
accesso al percorso diagnostico terapeutico.
3. E' altresi' assicurata all'interno del PS/DEA la funzione di
Osservazione breve intensiva (OBI) al fine di garantire
l'appropriatezza dei percorsi assistenziali complessi.