Art. 38
Ricovero ordinario per acuti
1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni
assistenziali in regime di ricovero ordinario ai soggetti che, in
presenza di problemi o patologie acute, necessitano di assistenza
medico-infermieristica prolungata nel corso della giornata,
osservazione medico-infermieristica per 24 ore e immediata
accessibilita' alle prestazioni stesse.
2. Nell'ambito dell'attivita' di ricovero ordinario sono garantite
tutte le prestazioni cliniche, mediche e chirurgiche, ostetriche,
farmaceutiche, strumentali e tecnologiche necessarie ai fini
dell'inquadramento diagnostico, della terapia, inclusa la terapia del
dolore e le cure palliative, o di specifici controlli clinici e
strumentali; sono altresi' garantite le prestazioni assistenziali al
neonato, nonche' le prestazioni necessarie e appropriate per la
diagnosi precoce delle malattie congenite previste dalla normativa
vigente e dalla buona pratica clinica, incluse quelle per la diagnosi
precoce della sordita' congenita e della cataratta congenita, nonche'
quelle per la diagnosi precoce delle malattie metaboliche ereditarie
individuate con decreto del Ministro della salute in attuazione
dell'art. 1, comma 229, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nei
limiti e con le modalita' definite dallo stesso decreto.
3. Il Servizio sanitario nazionale garantisce le procedure
analgesiche nel corso del travaglio e del parto vaginale, inclusa
l'analgesia epidurale, nelle strutture individuate dalle regioni e
dalle province autonome tra quelle che garantiscono le soglie di
attivita' fissate dall'Accordo sancito in sede di Conferenza tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 16
dicembre 2010 e confermate dal decreto 2 aprile 2015, n. 70,
«Regolamento recante definizione degli standard qualitativi,
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza
ospedaliera», all'interno di appositi programmi volti a diffondere
l'utilizzo delle procedure stesse.
4. Le regioni e le province autonome adottano adeguate misure per
incentivare l'esecuzione del parto fisiologico in una percentuale,
sul totale dei parti, fissata sulla base di criteri uniformi su tutto
il territorio nazionale in coerenza con gli standard indicati dagli
organismi sanitari internazionali, nonche' per disincentivare i parti
cesarei inappropriati.
5. Gli interventi di chirurgia estetica sono garantiti dal Servizio
sanitario nazionale solo in conseguenza di incidenti, esiti di
procedure medico-chirurgiche o malformazioni congenite o acquisite.