Art. 39 
 
 
          Criteri di appropriatezza del ricovero ordinario 
 
  1. Si definiscono appropriati i ricoveri ordinari per  l'esecuzione
di interventi o procedure che non  possono  essere  eseguiti  in  day
hospital o in day surgery con identico o maggior beneficio e identico
o minor rischio per il paziente e con minore impiego di risorse. 
  2. Le regioni e le province autonome adottano adeguate  misure  per
incentivare l'esecuzione in ricovero diurno delle classi di  ricovero
elencate  nell'allegato  6A  in  una  percentuale,  sul  totale   dei
ricoveri, fissata per ciascuna classe, entro il 31 marzo 2017,  dalla
Commissione nazionale per l'aggiornamento dei  LEA  e  la  promozione
dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale di cui  all'art.
1, comma 555, della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  nonche'  per
disincentivare i ricoveri inappropriati.