Art. 39
Criteri di appropriatezza del ricovero ordinario
1. Si definiscono appropriati i ricoveri ordinari per l'esecuzione
di interventi o procedure che non possono essere eseguiti in day
hospital o in day surgery con identico o maggior beneficio e identico
o minor rischio per il paziente e con minore impiego di risorse.
2. Le regioni e le province autonome adottano adeguate misure per
incentivare l'esecuzione in ricovero diurno delle classi di ricovero
elencate nell'allegato 6A in una percentuale, sul totale dei
ricoveri, fissata per ciascuna classe, entro il 31 marzo 2017, dalla
Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione
dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale di cui all'art.
1, comma 555, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonche' per
disincentivare i ricoveri inappropriati.