Art. 43
Criteri di appropriatezza del ricovero in day hospital
1. I ricoveri in day hospital per finalita' diagnostiche sono da
considerarsi appropriati nei seguenti casi:
a) esami su pazienti che, per particolari condizioni di rischio,
richiedono monitoraggio clinico prolungato;
b) accertamenti diagnostici a pazienti non collaboranti che
richiedono un'assistenza dedicata e l'accompagnamento da parte di
personale della struttura negli spostamenti all'interno della
struttura stessa.
2. I ricoveri in day hospital per finalita' terapeutiche sono da
considerarsi appropriati nei seguenti casi:
a) somministrazione di chemioterapia che richiede particolare
monitoraggio clinico;
b) somministrazione di terapia per via endovenosa di durata
superiore a un'ora ovvero necessita' di sorveglianza, monitoraggio
clinico e strumentale dopo la somministrazione di durata prolungata;
c) necessita' di eseguire esami ematochimici o ulteriori
accertamenti diagnostici nelle ore immediatamente successive alla
somministrazione della terapia;
d) procedure terapeutiche invasive che comportano problemi di
sicurezza per il paziente.
3. Le regioni e le province autonome adottano entro il 15 marzo
2017 adeguate misure per incentivare il trasferimento delle
prestazioni dal regime di day hospital al regime ambulatoriale, in
una percentuale sul totale dei ricoveri di day hospital, fissata per
ciascuna classe di ricovero, entro il 28 febbraio 2017, dalla
Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione
dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale di cui all'art.
1, comma 555, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonche' per
disincentivare i ricoveri inappropriati.