Art. 44
Riabilitazione e lungodegenza post-acuzie
1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce, in regime di
ricovero ospedaliero, secondo le disposizioni vigenti, alle persone
non assistibili in day hospital o in ambito extraospedaliero, le
seguenti prestazioni assistenziali nella fase immediatamente
successiva ad un ricovero ordinario per acuti ovvero a un episodio di
riacutizzazione di una patologia disabilitante:
a) prestazioni di riabilitazione intensiva diretta al recupero di
disabilita' importanti, modificabili, che richiedono un elevato
impegno diagnostico, medico specialistico ad indirizzo riabilitativo
e terapeutico, in termini di complessita' e/o durata dell'intervento;
b) prestazioni di riabilitazione estensiva a soggetti disabili
non autosufficienti, a lento recupero, non in grado di partecipare a
un programma di riabilitazione intensiva o affetti da grave
disabilita' richiedenti un alto supporto assistenziale ed
infermieristico ed una tutela medica continuativa nelle 24 ore;
c) prestazioni di lungodegenza post-acuzie a persone non
autosufficienti affette da patologie ad equilibrio instabile e
disabilita' croniche non stabilizzate o in fase terminale, che hanno
bisogno di trattamenti sanitari rilevanti, anche orientati al
recupero, e di sorveglianza medica continuativa nelle 24 ore, nonche'
di assistenza infermieristica non erogabile in forme alternative.
2. L'individuazione del setting appropriato di ricovero e'
conseguente alla valutazione del medico specialista in riabilitazione
che predispone il progetto riabilitativo e definisce gli obiettivi,
le modalita' e i tempi di completamento del trattamento, attivando la
presa in carico dei servizi territoriali domiciliari, residenziali e
semiresidenziali per le esigenze riabilitative successive alla
dimissione.