Art. 45 
 
 
      Criteri di appropriatezza del ricovero in riabilitazione 
 
  1. Si definiscono appropriati i ricoveri ordinari in riabilitazione
che  non  possono  essere  eseguiti  in  day  hospital  o  in  ambito
extraospedaliero con identico o maggior beneficio e identico o  minor
rischio per il paziente e con  minore  impiego  di  risorse.  Per  la
determinazione dei ricoveri inappropriati in  ambito  ospedaliero  si
applicano le disposizioni di cui  all'art.  9-quater,  comma  8,  del
decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015 n. 125.