Art. 45
Criteri di appropriatezza del ricovero in riabilitazione
1. Si definiscono appropriati i ricoveri ordinari in riabilitazione
che non possono essere eseguiti in day hospital o in ambito
extraospedaliero con identico o maggior beneficio e identico o minor
rischio per il paziente e con minore impiego di risorse. Per la
determinazione dei ricoveri inappropriati in ambito ospedaliero si
applicano le disposizioni di cui all'art. 9-quater, comma 8, del
decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015 n. 125.