Art. 48
Attivita' di trapianto di cellule, organi e tessuti
1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce l'attivita' di
selezione, di prelievo, conservazione e distribuzione di cellule,
organi e tessuti e l'attivita' di trapianto di cellule, organi e
tessuti in conformita' a quanto previsto dalla legge 1° aprile 1999,
n. 91 e dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191.