Art. 48 Attivita' di trapianto di cellule, organi e tessuti 1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce l'attivita' di selezione, di prelievo, conservazione e distribuzione di cellule, organi e tessuti e l'attivita' di trapianto di cellule, organi e tessuti in conformita' a quanto previsto dalla legge 1° aprile 1999, n. 91 e dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191.