Art. 49 Donazione di cellule riproduttive 1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce la selezione dei donatori di cellule riproduttive e l'attivita' di prelievo, conservazione e distribuzione delle cellule, in conformita' a quanto previsto dalla direttiva 2006/17/CE, come modificata dalla direttiva 2012/39/UE e dai successivi decreti di recepimento. Le coppie che si sottopongono alle procedure di procreazione medico assistita eterologa contribuiscono ai costi delle attivita', nella misura fissata dalle regioni e dalle province autonome.