Art. 49
Donazione di cellule riproduttive
1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce la selezione dei
donatori di cellule riproduttive e l'attivita' di prelievo,
conservazione e distribuzione delle cellule, in conformita' a quanto
previsto dalla direttiva 2006/17/CE, come modificata dalla direttiva
2012/39/UE e dai successivi decreti di recepimento. Le coppie che si
sottopongono alle procedure di procreazione medico assistita
eterologa contribuiscono ai costi delle attivita', nella misura
fissata dalle regioni e dalle province autonome.