Art. 21 
 
           Pubblicazione di messaggi politici referendari 
                      su quotidiani e periodici 
 
  1. I messaggi politici referendari di cui all'art. 7 della legge 22
febbraio 2000, n. 28, devono fornire  una  corretta  rappresentazione
del quesito  referendario  ed  essere  riconoscibili  anche  mediante
specifica impaginazione in spazi chiaramente  evidenziati,  e  devono
recare la dicitura «messaggio  referendario»  con  l'indicazione  del
soggetto politico committente. 
  2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale  diverse  da
quelle elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio  2000,
n. 28.