Art. 14 
 
                Disposizioni attuative e transitorie 
 
  1.  Il  Comitato  congiunto  per  la  cooperazione  allo  sviluppo,
definisce le modalita' operative per le attivita' previste  dall'art.
27,  comma  3,  della  legge  n.  125  del  2014,  con  una  o   piu'
deliberazioni   da   adottare   entro   sei   mesi   dalla   presente
deliberazione,  su  proposta  della   Direzione   generale   per   la
cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e  della
cooperazione internazionale, sentito il Dipartimento del  tesoro  del
Ministero dell'economia e delle finanze. 
    Roma, 23 marzo 2017 
 
                                   Il Segretario del CICS             
                       vice Ministro della cooperazione allo sviluppo 
                                            Giro