Art. 14 Disposizioni attuative e transitorie 1. Il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo, definisce le modalita' operative per le attivita' previste dall'art. 27, comma 3, della legge n. 125 del 2014, con una o piu' deliberazioni da adottare entro sei mesi dalla presente deliberazione, su proposta della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze. Roma, 23 marzo 2017 Il Segretario del CICS vice Ministro della cooperazione allo sviluppo Giro