Art. 42 
 
(( Fondo  per  la  ricostruzione  delle  aree  terremotate   di   cui
  all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 189 del  2016,  Fondo
  per  i  contenziosi  connessi  a  sentenze  esecutive  relative   a
  calamita' o cedimenti, di cui all'articolo 4 del  decreto-legge  n.
  113  del  2016,  e  contributi  per  interventi  di  ripristino   o
  ricostruzione )) 
 
  1. Il Fondo di cui all'articolo 4, comma  1  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, e' incrementato di  63  milioni  di  euro  per
l'anno 2017 e 132 milioni (( di euro )) per ciascuno degli anni  2018
e 2019 anche per far fronte ai fabbisogni finanziari derivanti  dalla
prosecuzione delle attivita' di assistenza alla popolazione a seguito
della cessazione dello stato di emergenza. 
  2.  Per  consentire  l'avvio   di   interventi   urgenti   per   la
ricostruzione pubblica e privata  nelle  aree  colpite  dagli  eventi
sismici di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del  2016,  e'
autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2017. 
  3. Le risorse di cui al comma 2,  confluiscono  nella  contabilita'
speciale di cui all'articolo, 4 comma, 3, del  decreto-legge  n.  189
del  2016,  e  sono   oggetto   di   separata   contabilizzazione   e
rendicontazione. 
  (( 3-bis. All'articolo 4, comma  2,  del  decreto-legge  24  giugno
2016, n. 113, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2016, n. 160, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti
dai seguenti: «Le richieste sono soddisfatte per un  massimo  del  90
per cento delle stesse. Nel  caso  in  cui  il  90  per  cento  delle
richieste superi l'ammontare  annuo  complessivamente  assegnato,  le
risorse sono attribuite proporzionalmente. Nel caso in cui il 90  per
cento  delle  richieste  sia  invece  inferiore  all'ammontare  annuo
complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le
disponibilita' dell'anno successivo». 
  3-ter. All'articolo 3 del decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1-bis, dopo le  parole:  «continuita'  aziendale»  sono
inserite le seguenti: «, dovute per lavori eseguiti dopo la richiesta
di ammissione al concordato con continuita' aziendale» e  le  parole:
«con posa in opera» sono soppresse; 
  b) al comma 1-ter,  dopo  le  parole:  «previa  disposizione»  sono
inserite le seguenti: «del commissario delegato o» e le parole:  «con
posa in opera» sono soppresse. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei commi 1 e 3  dell'articolo  4
          del citato decreto-legge n. 189 del 2016: 
              "Art.  4.  Fondo  per  la  ricostruzione   delle   aree
          terremotate 
              1.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito il fondo per  la
          ricostruzione delle aree colpite dagli  eventi  sismici  di
          cui all'articolo 1. 
              2. Omissis 
              3. Al Commissario straordinario e'  intestata  apposita
          contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale su
          cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di  cui
          al  presente  articolo  destinate  al  finanziamento  degli
          interventi di riparazione, ripristino  o  ricostruzione  di
          opere  pubbliche  e  beni   culturali,   realizzazione   di
          strutture temporanee nonche' alle spese di funzionamento  e
          alle  spese  per  l'assistenza  alla   popolazione.   Sulla
          contabilita'  speciale  confluiscono   anche   le   risorse
          derivanti  dalle  erogazioni   liberali   ai   fini   della
          realizzazione di interventi per la ricostruzione e  ripresa
          dei  territori  colpiti   dagli   eventi   sismici.   Sulla
          contabilita' speciale possono confluire inoltre le  risorse
          finanziarie a qualsiasi titolo  destinate  o  da  destinare
          alla  ricostruzione  dei  territori  colpiti  dagli  eventi
          sismici  di  cui  all'articolo  1,   ivi   incluse   quelle
          rivenienti dal Fondo di solidarieta' dell'Unione Europea di
          cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio  dell'11
          novembre 2002,  ad  esclusione  di  quelle  finalizzate  al
          rimborso  delle  spese  sostenute  nella  fase   di   prima
          emergenza. 
              Omissis." 
              - Per il testo dell'articolo 1 del citato decreto-legge
          n. 189 del 2016 si vedano i riferimenti normativi  all'art.
          41. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  citato
          decreto-legge  n.  113  del  2016,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 4. Fondo  per  contenziosi  connessi  a  sentenze
          esecutive relative a calamita' o cedimenti 
              1.   Al   fine   di   garantire    la    sostenibilita'
          economico-finanziaria e prevenire  situazioni  di  dissesto
          finanziario dei comuni, e' istituito  presso  il  Ministero
          dell'interno un fondo denominato «Fondo per  i  contenziosi
          connessi  a  sentenze  esecutive  relative  a  calamita'  o
          cedimenti» con una dotazione di  20  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2016-2019. Le risorse  sono  attribuite
          ai  comuni  che,  a  seguito  di  sentenze   esecutive   di
          risarcimento conseguenti a calamita' naturali  o  cedimenti
          strutturali, o ad accordi transattivi  ad  esse  collegate,
          sono obbligati a sostenere spese di  ammontare  complessivo
          superiore al 50 per cento della  spesa  corrente  sostenuta
          come risultante dalla media  degli  ultimi  tre  rendiconti
          approvati. Le calamita' naturali, o i cedimenti strutturali
          di cui al precedente  periodo,  devono  essersi  verificati
          entro  la  data  di  entrata  in  vigore   della   presente
          disposizione. 
              1-bis.  Limitatamente  agli  enti  che  comunicano   le
          fattispecie di cui al comma 1  secondo  le  modalita'  e  i
          termini previsti dal comma 2, per l'anno 2016 i termini per
          l'approvazione della variazione di assestamento generale di
          cui all'articolo 175, comma 8, del testo unico  di  cui  al
          decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,   e   per
          l'adozione della delibera che da' atto del permanere  degli
          equilibri generali di bilancio  di  cui  all'articolo  193,
          comma 2, del  medesimo  testo  unico  sono  fissati  al  30
          settembre 2016. 
              2. I comuni di cui al comma 1 comunicano  al  Ministero
          dell'interno,  entro  il  termine  perentorio  di  quindici
          giorni successivi alla data  di  entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, per l'anno 2016,
          ed entro il 31 marzo per ciascuno degli anni  dal  2017  al
          2019, la sussistenza dalla fattispecie di cui comma 1,  ivi
          incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti,
          con  modalita'  telematiche   individuate   dal   Ministero
          dell'interno. La ripartizione del Fondo avviene con decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del
          Ministro  dell'interno,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali, da adottare entro novanta  giorni  dal
          termine  di  invio  delle  richieste.  Le  richieste   sono
          soddisfatte per un massimo del 90 per cento  delle  stesse.
          Nel caso in cui il 90  per  cento  delle  richieste  superi
          l'ammontare annuo complessivamente  assegnato,  le  risorse
          sono attribuite proporzionalmente. Nel caso in  cui  il  90
          per   cento   delle   richieste   sia   invece    inferiore
          all'ammontare annuo complessivamente  assegnato,  la  quota
          residua viene riassegnata tra le  disponibilita'  dell'anno
          successivo»." 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  citato
          decreto-legge n. 8 del 2017, come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art. 3. Nuove disposizioni in materia  di  concessione
          dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata 
              1. All'articolo 6 del decreto-legge n.  189  del  2016,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              0a) al comma 1, lettera a), dopo le  parole:  «finiture
          interne ed esterne»  sono  inserite  le  seguenti:  «e  gli
          impianti»; 
              a) (soppressa) 
              b) dopo il comma 13 e' inserito il  seguente:  «13-bis.
          Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  anche
          agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di
          cui all'articolo 1, comma 2, su richiesta degli interessati
          che dimostrino il nesso di causalita' diretto tra  i  danni
          ivi verificatisi e gli eventi sismici  verificatisi  a  far
          data dal 24 agosto 2016,  comprovato  da  apposita  perizia
          asseverata.». 
              1-bis.  Le  risorse  provenienti  dal  Fondo   per   la
          ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 2
          del decreto-legge 6 giugno 2012,  n.  74,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  1º  agosto  2012,   n.   122,
          destinate all'esecuzione di interventi per la ricostruzione
          e la funzionalita' degli edifici  e  dei  servizi  pubblici
          nonche' di interventi sui beni del patrimonio  artistico  e
          culturale di cui all'articolo 4 dello stesso  decreto-legge
          n. 74 del 2012,  appaltati  a  imprese  che  hanno  chiesto
          l'ammissione  al  concordato  con  continuita'   aziendale,
          dovute per lavori eseguiti dopo la richiesta di  ammissione
          al concordato con continuita' aziendale, sono erogate dalla
          stazione appaltante, su  richiesta  dell'impresa  stessa  e
          previa  comunicazione  al  liquidatore,  direttamente  alle
          imprese  subappaltatrici   o   ai   fornitori   formalmente
          incaricati  dall'impresa  appaltatrice.  In  assenza  della
          richiesta dell'impresa appaltatrice la stessa  puo'  essere
          avanzata  anche  dal  subappaltatore   o   dal   fornitore,
          informandone l'impresa appaltatrice. 
              1-ter. I  contributi  di  cui  all'articolo  3-bis  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, destinati
          al  finanziamento  degli  interventi  di  ripristino  o  di
          ricostruzione delle abitazioni private e di immobili ad uso
          non abitativo di cui all'articolo  3  del  decreto-legge  6
          giugno 2012, n. 74, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 1º agosto 2012, n. 122, dovuti  per  lavori  eseguiti
          dopo  la  richiesta  di  ammissione   al   concordato   con
          continuita' aziendale da parte  delle  imprese  affidatarie
          dei  lavori,  sono   erogati   dall'istituto   di   credito
          prescelto, su richiesta dell'impresa e previa  disposizione
          del commissario delegato o  del  comune  inviata  anche  al
          commissario   liquidatore,   direttamente   alle    imprese
          subappaltatrici o ai fornitori. In assenza della  richiesta
          dell'impresa affidataria la  stessa  puo'  essere  avanzata
          anche dal  subappaltatore  o  dal  fornitore,  informandone
          l'impresa affidataria. 
              1-quater. In ogni caso i pagamenti al subappaltatore  o
          al fornitore con posa in opera di  cui  ai  commi  1-bis  e
          1-ter  possono  avere  per  oggetto  solo  prestazioni  non
          contestate. 
              1-quinquies. L'importo dei fondi di cui al comma  1-bis
          e dei contributi  di  cui  al  comma  1-ter  da  erogare  a
          ciascuna delle imprese subappaltatrici o ai  fornitori  con
          posa in opera e' indicato nello stato  di  avanzamento  dei
          lavori redatto dal direttore dei  lavori.  L'erogazione  e'
          condizionata al rispetto della  normativa  in  merito  alla
          iscrizione negli elenchi istituiti ai  sensi  dell'articolo
          5-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122. 
              1-sexies.  I  contributi   gia'   concessi   ai   sensi
          dell'articolo  3,  comma  1,  lettera  c),  del  Protocollo
          d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e  i
          presidenti  delle  regioni  Emilia-Romagna,   Lombardia   e
          Veneto, sottoscritto il 4 ottobre  2012,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24  ottobre  2012,  non  sono
          recuperati  nel  caso  in  cui,  per  le  mutate   esigenze
          abitative rilevate dagli uffici comunali competenti per  la
          ricostruzione, il beneficiario non abbia  potuto  adempiere
          all'obbligo di locare  ovvero  dare  in  comodato  l'unita'
          immobiliare   oggetto    del    contributo    a    soggetti
          temporaneamente  privi  di  abitazione  per  effetto  degli
          eventi sismici del 2012. Resta comunque fermo, in capo agli
          stessi beneficiari  dei  citati  contributi,  l'obbligo  di
          locazione a  canone  concordato  ad  altri  soggetti,  come
          previsto dall'articolo 3, comma 2,  del  citato  Protocollo
          d'intesa. 
              1-septies. L'accertamento di contributi  corrisposti  e
          non dovuti, per effetto di provvedimenti di decadenza o  in
          quanto   eccedenti   gli   importi   spettanti,    relativi
          all'assistenza alla  popolazione  e  connessi  agli  eventi
          sismici del 20 e 29 maggio  2012,  costituisce  titolo  per
          l'iscrizione  a  ruolo  degli  importi  corrisposti  e  dei
          relativi interessi legali. Sono  fatti  salvi  gli  effetti
          gia'  prodotti  da  provvedimenti  di  recupero  di   somme
          indebite adottati in  base  a  disposizioni  diverse  dalla
          presente. 
              1-octies.  L'iscrizione  a  ruolo   e'   eseguita   dai
          presidenti  delle  regioni,  in  qualita'   di   commissari
          delegati ai  sensi  dell'articolo  1  del  decreto-legge  6
          giugno 2012, n. 74, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 1º  agosto  2012,  n.  122,  ovvero,  quali  soggetti
          incaricati   dai   commissari   delegati   all'espletamento
          dell'istruttoria  delle  domande  di  contributo   e   alla
          relativa  erogazione,  dai  comuni  che  hanno  adottato  i
          provvedimenti di cui al comma 1-septies. 
              1-novies. Le somme relative a contributi corrisposti  e
          non dovuti, riscosse mediante  ruolo  ai  sensi  dei  commi
          1-septies e 1-octies, sono versate all'entrata del bilancio
          dello Stato per la successiva riassegnazione al  Fondo  per
          la  ricostruzione  di  cui  all'articolo   2   del   citato
          decreto-legge n. 74 del 2012 ai fini del trasferimento alle
          contabilita'  speciali  intestate   ai   presidenti   delle
          regioni. 
              1-decies. L'acquisto delle  abitazioni  equivalenti  in
          sostituzione dell'abitazione principale distrutta, ai sensi
          dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge  28
          aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 giugno 2009, n. 77, e' consentito solo all'interno
          dello stesso comune. 
              1-undecies. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge
          n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) le parole: «per l'anno 2016» sono  sostituite  dalle
          seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»; 
              b) le parole: «nel limite  massimo  di  10  milioni  di
          euro» sono sostituite dalle seguenti: «nel  limite  massimo
          complessivo di 10 milioni di euro di cui almeno il  70  per
          cento e' riservato agli interventi di cui al comma 1»."