(( Art. 46-octies 
 
Modifiche all'articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio  2017,  n.
  8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 
 
  1. All'articolo 20-ter del decreto-legge 9  febbraio  2017,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, dopo le parole: «su richiesta della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile,»  sono
inserite le seguenti: «attestante  le  esigenze  di  cassa  derivanti
dalle spese conseguenti all'effettivo  avanzamento  degli  interventi
ammissibili al contributo del Fondo di solidarieta'  europeo,»  e  le
parole: «nel limite di 300 milioni di  euro»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino a 500 milioni di euro»; 
  b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. La Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento
della protezione civile presenta al Ministero dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato,  entro
il  28  febbraio  2018,  la  situazione  delle  spese  sostenute  per
realizzare gli interventi a  favore  delle  aree  del  centro  Italia
colpite dal sisma». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 20-ter  del  citato
          decreto-legge n. 8 del 2017, come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art. 20-ter. Disposizioni finanziarie 
              1. Al fine  di  assicurare  la  tempestiva  attivazione
          degli interventi a favore  delle  aree  del  centro  Italia
          colpite dal sisma, nelle more dell'accredito dei contributi
          dell'Unione europea a carico del Fondo di  solidarieta'  di
          cui al regolamento (CE) n. 2012/2002, come  modificato  dal
          regolamento (UE) n. 661/2014, il Ministero dell'economia  e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  ragioneria  generale
          dello  Stato  -  Ispettorato  generale   per   i   rapporti
          finanziari  con  l'Unione  europea,  su   richiesta   della
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          protezione  civile,  attestante  le   esigenze   di   cassa
          derivanti dalle spese conseguenti all'effettivo avanzamento
          degli interventi ammissibili al  contributo  del  Fondo  di
          solidarieta' europeo, dispone le  occorrenti  anticipazioni
          di risorse, fino a 500 milioni  di  euro,  a  valere  sulle
          disponibilita' finanziarie del Fondo di  rotazione  di  cui
          alla legge 16 aprile 1987, n. 183. 
              2. Al reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi
          del comma 1 si provvede a carico dei  successivi  accrediti
          disposti dall'Unione europea a  titolo  di  contributo  del
          Fondo di solidarieta' per il sisma del centro Italia. 
              2-bis. La  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
          Dipartimento della protezione civile presenta al  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato, entro il 28 febbraio 2018,
          la situazione delle  spese  sostenute  per  realizzare  gli
          interventi a favore delle aree del  centro  Italia  colpite
          dal sisma."