(( Art. 46-octies Modifiche all'articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 1. All'articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile,» sono inserite le seguenti: «attestante le esigenze di cassa derivanti dalle spese conseguenti all'effettivo avanzamento degli interventi ammissibili al contributo del Fondo di solidarieta' europeo,» e le parole: «nel limite di 300 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 500 milioni di euro»; b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile presenta al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 28 febbraio 2018, la situazione delle spese sostenute per realizzare gli interventi a favore delle aree del centro Italia colpite dal sisma». ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 20-ter del citato decreto-legge n. 8 del 2017, come modificato dalla presente legge: "Art. 20-ter. Disposizioni finanziarie 1. Al fine di assicurare la tempestiva attivazione degli interventi a favore delle aree del centro Italia colpite dal sisma, nelle more dell'accredito dei contributi dell'Unione europea a carico del Fondo di solidarieta' di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002, come modificato dal regolamento (UE) n. 661/2014, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, attestante le esigenze di cassa derivanti dalle spese conseguenti all'effettivo avanzamento degli interventi ammissibili al contributo del Fondo di solidarieta' europeo, dispone le occorrenti anticipazioni di risorse, fino a 500 milioni di euro, a valere sulle disponibilita' finanziarie del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. 2. Al reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi del comma 1 si provvede a carico dei successivi accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di contributo del Fondo di solidarieta' per il sisma del centro Italia. 2-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile presenta al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 28 febbraio 2018, la situazione delle spese sostenute per realizzare gli interventi a favore delle aree del centro Italia colpite dal sisma."