Art. 14 
 
      Servizio di messa a disposizione dei dati del Sistema TS 
 
  1. L'INI attraverso l'interconnessione con il Sistema  TS,  secondo
le  modalita'  descritte  nell'allegato  C,  garantisce  la  messa  a
disposizione agli indici dei sistemi FSE dei metadati  dei  documenti
del Sistema TS relativi a: 
    a) esenzioni per reddito,  di  cui  al  decreto  ministeriale  11
dicembre 2009; 
    b) prescrizioni specialistiche a carico  del  Servizio  sanitario
nazionale, effettuate ai sensi del decreto  ministeriale  2  novembre
2011; 
    c) prestazioni specialistiche a  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale, comunicate ai sensi del decreto  ministeriale  2  novembre
2011, con l'indicazione della  prescrizione  specialistica  associata
identificata dal NRE; 
    d) prescrizioni farmaceutiche a  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale, effettuate ai sensi del decreto  ministeriale  2  novembre
2011; 
    e) prestazioni farmaceutiche  a  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale, comunicate ai sensi del decreto  ministeriale  2  novembre
2011, con l'indicazione  della  prescrizione  farmaceutica  associata
identificata dal NRE. 
  2. L'INI garantisce la messa a disposizione  dei  dati  di  cui  al
comma 1, lettere d) ed e), al dossier farmaceutico dei  FSE  definito
ai sensi del comma 7 dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre  2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, secondo le modalita'  che  saranno  definite  con  successivo
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il Ministero della salute, sentito il Garante per la  protezione  dei
dati personali. 
  3. Dal 1° settembre 2017, limitatamente agli  assistiti  risultanti
in ANA di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e  b),  il  Sistema  TS
comunica all'INI i metadati di cui  al  comma  1,  relativi  ai  soli
assistiti per i quali risulti,  nell'anagrafe  dei  consensi  di  cui
all'art. 5, esplicito consenso per l'alimentazione. 
  4. Con riferimento ai metadati di cui al comma 3, ad esclusione dei
metadati di cui al comma 5, l'INI: 
    a) provvede alla  identificazione  e  la  verifica  del  consenso
dell'assistito tramite le funzionalita' di cui all'art. 4; 
    b)  in  caso  di  avvenuta  identificazione  dell'assistito   con
assistenza presso RdA  e  di  consenso  all'alimentazione  risultante
nell'anagrafe  di  cui  all'art.  5,  comunica  i  predetti  metadati
all'indice del FSE della RdA, dandone  contestuale  notifica,  ovvero
agli indici di cui all'art. 11. 
  5. Il Sistema TS  attiva  il  servizio  di  gestione  dei  metadati
comunicando all'INI, oltre ai dati identificativi dell'assistito, gli
estremi dei metadati del documento da gestire. 
  6. Le regioni e province autonome che  non  abbiano  effettuato  la
richiesta  dei  dati  di   cui   al   comma   1,   devono   garantire
l'alimentazione dei propri sistemi FSE con le medesime  informazioni,
di cui sono titolari del trattamento,  disponibili  presso  i  propri
SAR, con le seguenti modalita': 
    a) il FSE di una RdA, ai fini della comunicazione  dei  metadati,
attiva il  servizio  dell'INI  per  la  verifica  dell'identificativo
dell'assistito e dell'identificativo del documento da inserire; 
    b)  in  caso  di  avvenuta  identificazione  dell'assistito   con
assistenza presso la medesima RdA  e  di  consenso  all'alimentazione
risultante nell'anagrafe di  cui  all'art.  5,  il  FSE  inserisce  i
predetti metadati nel proprio indice. 
  7. Il FSE di cui al comma 6, ai fini della  gestione  dei  metadati
del medesimo comma 6, attiva il servizio di cui all'art. 7.