Art. 16 
 
Servizio di messa a disposizione dei dati dei certificati  telematici
                             di malattia 
 
  1. L'INI mette a disposizione agli indici dei FSE  i  metadati  dei
certificati telematici di malattia, secondo le modalita' che  saranno
definite con successivo decreto del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero
del lavoro, sentito l'INPS, sentito il Garante per la protezione  dei
dati personali.