Art. 17 Oscuramento dei dati del Sistema TS 1. Con riferimento ai dati e documenti di cui agli articoli 14, 15 e 16, l'assistito puo' procedere all'oscuramento e relativa revoca dal momento in cui i medesimi dati sono inseriti nell'indice del proprio FSE, secondo le modalita' previste dall'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2015. 2. A fronte dell'oscuramento di cui al comma 1, il FSE deve altresi' oscurare i relativi dati e documenti correlati attraverso il NRE.