Art. 17 
 
                 Oscuramento dei dati del Sistema TS 
 
  1. Con riferimento ai dati e documenti di cui agli articoli 14,  15
e 16, l'assistito puo' procedere all'oscuramento  e  relativa  revoca
dal momento in cui i medesimi  dati  sono  inseriti  nell'indice  del
proprio FSE, secondo le modalita' previste dall'art.  8  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2015. 
  2. A fronte dell'oscuramento  di  cui  al  comma  1,  il  FSE  deve
altresi' oscurare i relativi dati e documenti correlati attraverso il
NRE.