Art. 15. 
                         Circuiti regionali 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  nell'articolo  5  del  presente
decreto, e' concesso un contributo a circuiti regionali che  svolgano
attivita' di distribuzione, promozione e formazione del  pubblico  in
idonee sale teatrali di cui l'organismo  ha  la  disponibilita',  nel
territorio della  regione  di  appartenenza,  e  che  non  producano,
coproducano o allestiscano spettacoli, direttamente o indirettamente.
Puo' essere svolta attivita', in aggiunta  a  quella  effettuata  nel
territorio della regione in cui il circuito ha la sede, anche in  una
regione confinante che sia priva di un analogo organismo. Puo' essere
finanziato un solo organismo per regione, fatto salvo quanto previsto
nell'articolo 38, comma 3. 
  2. L'ammissione al contributo e' subordinata ai seguenti requisiti: 
    a)  programmazione  nell'anno  di  un  minimo  di   centosessanta
giornate  recitative  effettuate   da   organismi   di   riconosciuta
professionalita' e qualita' artistica, per almeno l'ottanta per cento
di nazionalita' italiana, operanti nei settori  di  cui  al  presente
decreto, articolate su almeno dodici piazze distribuite  in  modo  da
garantire  una  equa  distribuzione  sul  territorio  regionale,   ed
effettuate in idonee sale teatrali, ovvero in ambiti  diversi  muniti
delle prescritte autorizzazioni; 
    b) stabile ed autonoma struttura organizzativa; 
    c) sostegno finanziario da parte della regione di  riferimento  o
di altri enti territoriali in cui il  soggetto  opera,  attestato  da
idonea documentazione.