Art. 16. 
                     Organismi di programmazione 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  nell'articolo  5  del  presente
decreto, e' concesso un contributo  a  organismi  di  programmazione,
gestori di una sala teatrale munita delle prescritte  autorizzazioni,
in presenza dei seguenti requisiti: 
    a) effettuazione di un minimo  di  duemila  giornate  lavorative,
come  definite   all'Allegato   D,   e   programmazione   di   almeno
centoquaranta giornate recitative, delle quali al  massimo  il  venti
per cento relative a rappresentazioni di danza e al massimo il cinque
per cento relative a rappresentazioni di  musica,  per  attivita'  di
esercizio teatrale continuativa; 
    b) per i teatri che hanno sede legale in  comuni  con  numero  di
abitanti inferiore a cinquecentomila, effettuazione di un  minimo  di
milleduecento giornate lavorative, come definite  all'Allegato  D,  e
programmazione di almeno cento giornate recitative,  delle  quali  al
massimo il venti per cento relative a rappresentazioni di danza e  al
massimo il cinque per cento relative a  rappresentazioni  di  musica,
per attivita' di esercizio teatrale stagionale.