Art. 12 
 
          Sanzione accessoria per la reiterazione specifica 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 8-bis della legge  24  novembre  1981  n.
689, per la reiterazione  specifica  delle  violazioni  previste  dal
presente  decreto   legislativo   l'autorita'   amministrativa,   con
l'ordinanza-ingiunzione o il giudice, con la sentenza di condanna nel
caso previsto dall'articolo 24 della medesima legge,  puo'  disporre,
in aggiunta alla sanzione  amministrativa  pecuniaria,  tenuto  conto
della  natura  e  della  gravita'  dei  fatti,  la  sospensione   del
provvedimento che consente lo svolgimento dell'attivita' che ha  dato
causa all'illecito, per un periodo di giorni lavorativi da un  minimo
di dieci ad un massimo di venti. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (CE)  n.
          1924/2006 si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'art.  8-bis  della  legge  24  novembre
          1981, n.  689,  citato  nelle  note  alle  premesse,  cosi'
          recita: 
              «Art. 8-bis (Reiterazione delle  violazioni).  -  Salvo
          quanto previsto da speciali disposizioni di  legge,  si  ha
          reiterazione  quando,  nei  cinque  anni  successivi   alla
          commissione di una violazione amministrativa, accertata con
          provvedimento  esecutivo,  lo  stesso   soggetto   commette
          un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione
          anche quando piu' violazioni della stessa  indole  commesse
          nel quinquennio  sono  accertate  con  unico  provvedimento
          esecutivo. 
              Si considerano della stessa indole le violazioni  della
          medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che,
          per la natura dei fatti  che  le  costituiscono  o  per  le
          modalita'  della  condotta,  presentano   una   sostanziale
          omogeneita' o caratteri fondamentali comuni. 
              La reiterazione e' specifica se e' violata la  medesima
          disposizione. 
              Le violazioni amministrative successive alla prima  non
          sono valutate, ai  fini  della  reiterazione,  quando  sono
          commesse  in  tempi  ravvicinati  e  riconducibili  ad  una
          programmazione unitaria. 
              La reiterazione determina  gli  effetti  che  la  legge
          espressamente  stabilisce.  Essa  non  opera  nel  caso  di
          pagamento in misura ridotta. 
              Gli  effetti  conseguenti  alla  reiterazione   possono
          essere sospesi fino a quando il provvedimento  che  accerta
          la  violazione  precedentemente   commessa   sia   divenuto
          definitivo.  La  sospensione  e'  disposta   dall'autorita'
          amministrativa competente, o in  caso  di  opposizione  dal
          giudice, quando possa derivare grave danno. 
              Gli effetti della reiterazione cessano di  diritto,  in
          ogni caso, se il provvedimento che  accerta  la  precedente
          violazione e' annullato.». 
              - Il testo dell'art. 24 della legge 24  novembre  1981,
          n. 689, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: 
              «Art.  24  (Connessione  obiettiva  con  un  reato).  -
          Qualora l'esistenza di un reato  dipenda  dall'accertamento
          di una violazione non costituente reato, e per  questa  non
          sia stato effettuato il pagamento  in  misura  ridotta,  il
          giudice penale competente a conoscere  del  reato  e'  pure
          competente  a  decidere  sulla  predetta  violazione  e  ad
          applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita
          dalla legge per la violazione stessa. 
              Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma,  il
          rapporto di cui all'art. 17 e' trasmesso, anche  senza  che
          si sia proceduto alla notificazione  prevista  dal  secondo
          comma dell'art. 14,  all'autorita'  giudiziaria  competente
          per il reato,  la  quale,  quando  invia  la  comunicazione
          giudiziaria,  dispone  la  notifica  degli  estremi   della
          violazione amministrativa agli obbligati per i  quali  essa
          non e' avvenuta. Dalla notifica decorre il termine  per  il
          pagamento in misura ridotta. 
              Se l'autorita' giudiziaria non procede  ad  istruzione,
          il pagamento in misura ridotta puo' essere effettuato prima
          dell'apertura del dibattimento. 
              La persona  obbligata  in  solido  con  l'autore  della
          violazione  deve  essere  citata  nell'istruzione   o   nel
          giudizio penale su richiesta  del  pubblico  ministero.  Il
          pretore ne dispone di ufficio la citazione.  Alla  predetta
          persona, per la difesa dei  propri  interessi,  spettano  i
          diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la
          nomina del difensore d'ufficio. 
              Il pretore, quando provvede con decreto penale, con  lo
          stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili,  la
          sanzione stabilita dalla legge per la violazione. 
              La  competenza  del  giudice  penale  in  ordine   alla
          violazione non costituente reato cessa se  il  procedimento
          penale si chiude per estinzione del reato o per difetto  di
          una condizione di procedibilita'.».