Art. 20 Diritti gestiti nel quadro di accordi di rappresentanza 1. Gli organismi di gestione collettiva non operano alcuna discriminazione nei confronti dei titolari dei diritti di cui gestiscono i diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza, in particolare per quanto concerne le tariffe applicabili, le spese di gestione, nonche' le condizioni per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti. 2. La riscossione dei diritti sul territorio nazionale da parte di organismi di gestione collettiva ed entita' di gestione indipendenti stabiliti all'estero e' disciplinata dagli accordi di rappresentanza di cui alla presente Sezione.