Art. 21 
 
           Detrazioni e pagamenti nel quadro degli accordi 
                          di rappresentanza 
 
  1. Gli organismi di gestione collettiva, fatte salve  le  spese  di
gestione, non effettuano detrazioni  dai  proventi  dei  diritti  che
gestiscono in base a un accordo  di  rappresentanza  o  da  eventuali
introiti provenienti dall'investimento dei proventi di quei  diritti,
a  meno  che  l'altro  organismo  che  e'   parte   dell'accordo   di
rappresentanza non acconsenta espressamente a tali detrazioni. 
  2. Gli organismi di  gestione  collettiva  procedono  regolarmente,
diligentemente   e   accuratamente,   secondo    quanto    prescritto
dall'articolo 17, comma 2, alla distribuzione  e  ai  pagamenti  agli
altri organismi di gestione collettiva che rappresentano. 
  3. Gli organismi di  gestione  collettiva  che,  se  rappresentati,
ricevono i pagamenti da altri organismi, procedono alla distribuzione
e ai pagamenti degli importi dovuti ai titolari  dei  diritti  quanto
prima e comunque non oltre sei mesi a decorrere  dal  ricevimento  di
tali importi, a meno che tale termine non si possa rispettare per  le
ragioni oggettive di cui all'articolo 17, comma 2. 
  4. Gli adempimenti di cui al comma 3 devono essere rispettati anche
da parte delle organizzazioni che rappresentano titolari dei  diritti
che siano membri degli organismi di gestione collettiva che  ricevono
i pagamenti.