Art. 23 
 
                     Obblighi degli utilizzatori 
 
  1. Salvo diversi accordi intervenuti tra le  parti,  entro  novanta
giorni dall'utilizzazione, gli utilizzatori devono far pervenire agli
organismi di gestione collettiva, nonche' alle  entita'  di  gestione
indipendente, in un formato concordato o prestabilito, le  pertinenti
informazioni a loro disposizione, necessarie per la  riscossione  dei
proventi dei diritti e per la  distribuzione  e  il  pagamento  degli
importi dovuti ai titolari dei diritti, e riguardanti  l'utilizzo  di
opere protette. Le informazioni riguardano, in particolare: 
    a) con riferimento all'identificazione  dell'opera  protetta:  il
titolo  originale;  l'anno  di  produzione  o  di  distribuzione  nel
territorio  dello  Stato,  il  produttore  e  la  durata  complessiva
dell'opera; 
    b) con riferimento  all'utilizzo  dell'opera  protetta:  tutti  i
profili inerenti la  diffusione,  quali  la  data  o  il  periodo  di
comunicazione,   diffusione,   rappresentazione,   distribuzione    o
commercializzazione o comunque pubblica divulgazione. Resta fermo  il
diritto degli organismi di gestione collettiva  e  delle  entita'  di
gestione  indipendente  di  richiedere  ulteriori  informazioni,  ove
disponibili. 
  2.  Ove  necessario  all'assolvimento  dei  propri  obblighi,   gli
utilizzatori esercitano senza indugio il diritto di  informazione  di
cui  all'articolo  27,  indicando  puntualmente  agli  organismi   di
gestione  collettiva  ed  entita'   di   gestione   indipendenti   le
informazioni non in loro possesso. In questa ipotesi il termine di 90
giorni e'  sospeso  fino  alla  data  di  ricezione  di  informazioni
corrette, complete e congruenti. 
  3. Gli organismi di gestione collettiva devono concordare in  buona
fede le informazioni da fornire, le modalita' e i tempi nei contratti
con gli utilizzatori, anche tenendo conto degli standard adottati  su
base volontaria dal settore. 
  4. Il mancato adempimento  degli  obblighi  di  informazione  o  la
fornitura di dati falsi o erronei costituisce  causa  di  risoluzione
del   contratto   di   licenza,   con   la   conseguente   inibizione
all'utilizzazione di fonogrammi, opere cinematografiche e audiovisive
anche laddove remunerate con equo compenso.