Art. 14 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
  1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile universale,  su  base
volontaria, senza distinzioni  di  sesso,  i  cittadini  italiani,  i
cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea  e  gli  stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia che, alla data  di  presentazione
della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo  e  non  superato  il
ventottesimo anno di eta'. 
  2. L'ammissione al servizio civile universale  non  costituisce  in
alcun  caso,  per  il  cittadino  straniero,   presupposto   per   il
prolungamento della durata del permesso di soggiorno. 
  3. Non  possono  essere  ammessi  a  svolgere  il  servizio  civile
universale gli  appartenenti  ai  Corpi  militari  e  alle  Forze  di
polizia. 
  4. Costituisce causa di esclusione dal servizio  civile  universale
l'aver  riportato  condanna,  in  Italia  o  all'estero,  anche   non
definitiva alla pena  della  reclusione  superiore  ad  un  anno  per
delitto non colposo ovvero ad una pena anche di entita' inferiore per
un delitto contro la persona o concernente  detenzione,  uso,  porto,
trasporto, importazione o esportazione illecita  di  armi  o  materie
esplodenti  ovvero  per  delitti  riguardanti  l'appartenenza  o   il
favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici,  o  di  criminalita'
organizzata.