Art. 15 
 
 
                       Procedure di selezione 
 
  1.  La  selezione  dei  giovani  da  avviare  al  servizio   civile
universale si svolge a seguito dell'indizione di un bando pubblico ed
e' effettuata dagli enti iscritti all'albo di  cui  all'articolo  11,
nel  rispetto   dei   principi   di   trasparenza,   semplificazione,
pubblicita', parita' di trattamento e divieto di discriminazione,  in
modo da garantire  la  riduzione  dei  tempi  della  procedura  e  la
pubblicita' delle modalita'  di  attribuzione  dei  punteggi  nonche'
degli esiti delle valutazioni. 
  2. Gli enti nominano apposite commissioni composte da membri che al
momento  dell'insediamento  dichiarano,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di  non  essere
legati da rapporti di  parentela  con  i  giovani  partecipanti  alla
selezione e di non incorrere in  alcuna  causa  di  incompatibilita'.
All'esito  della  selezione,  le  commissioni  redigono  il  relativo
verbale, contenente il punteggio per ogni elemento di valutazione con
riferimento a ciascun candidato. 
 
          Note all'art. 15: 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  20
          febbraio 2001, n. 42.