Art. 16 
 
 
           Rapporto di servizio civile universale e durata 
 
  1. Il rapporto di servizio civile universale  si  instaura  con  la
sottoscrizione del relativo  contratto  tra  il  giovane  selezionato
dall'ente accreditato e la Presidenza del Consiglio dei ministri, non
e' assimilabile ad alcuna forma  di  rapporto  di  lavoro  di  natura
subordinata o parasubordinata e non  comporta  la  sospensione  e  la
cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilita'. 
  2. Il contratto, finalizzato allo svolgimento del  servizio  civile
universale, recante la data di  inizio  del  servizio  attestata  dal
responsabile  dell'ente,  prevede   il   trattamento   giuridico   ed
economico, in  conformita'  all'articolo  17,  nonche'  le  norme  di
comportamento alle quali l'operatore volontario deve attenersi  e  le
relative sanzioni. 
  3.  Gli  assegni  attribuiti  agli  operatori  in  servizio  civile
universale, inquadrati nei  redditi  derivanti  dalle  assunzioni  di
obblighi di fare, non fare o permettere, sono esenti  da  imposizioni
tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali. 
  4. Il servizio civile universale, che puo' svolgersi  in  Italia  e
all'estero, ha durata non inferiore ad otto mesi e  non  superiore  a
dodici mesi, anche in  relazione  alla  tipologia  del  programma  di
intervento. 
  5. Nell'attuazione del servizio  civile  universale  gli  operatori
volontari  sono  tenuti  a  realizzare  le  attivita'  previste   dal
progetto, nel rispetto di quanto stabilito nel contratto  di  cui  al
comma 1, e non possono svolgere attivita'  di  lavoro  subordinato  o
autonomo, se incompatibile con il corretto espletamento del  servizio
civile universale. 
  6. Agli operatori volontari e' assicurata la formazione, di  durata
complessiva non inferiore a ottanta  ore,  articolata  in  formazione
generale, di durata minima di trenta ore, e in formazione  specifica,
di durata minima di cinquanta ore e commisurata alla  durata  e  alla
tipologia del programma di intervento. 
  7. L'orario di svolgimento del  servizio  da  parte  dell'operatore
volontario si articola  in  un  impegno  settimanale  complessivo  di
venticinque ore, ovvero di un monte  ore  annuo  per  i  dodici  mesi
corrispondente a 1145 ore e per otto mesi corrispondente a 765 ore. 
  8. I soggetti che hanno gia' svolto il servizio civile nazionale ai
sensi delle legge 6 marzo 2001, n. 64 e quelli che  hanno  svolto  il
servizio  civile  universale  non  possono  presentare   istanze   di
partecipazione ad ulteriori selezioni. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Per la legge 6 marzo 2001,  n.  64  (Istituzione  del
          servizio  civile  nazionale),  si  veda  nelle  note   alle
          premesse.