Art. 17 
 
 
                  Trattamento economico e giuridico 
                      degli operatori volontari 
 
  1. Ai giovani ammessi a svolgere il servizio civile  universale  e'
corrisposto  un  assegno  mensile   per   il   servizio   effettuato,
incrementato da eventuali  indennita'  in  caso  di  servizio  civile
all'estero, nella misura prevista  dal  Documento  di  programmazione
finanziaria dell'anno di riferimento  di  cui  all'articolo  24.  Con
cadenza biennale  si  provvede  all'incremento  dell'assegno  mensile
sulla base della variazione, accertata  dall'ISTAT,  dell'indice  dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In  fase  di
prima  applicazione,  l'assegno  mensile  e'  quello  corrisposto  ai
volontari in servizio civile nazionale, in Italia e all'estero,  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. L'assegno mensile di  cui  al  comma  1  viene  corrisposto  nel
rispetto  dei  criteri   di   effettivita'   del   servizio   svolto,
tracciabilita', pubblicita' delle  somme  erogate  e  semplificazione
degli adempimenti amministrativi  mediante  il  ricorso  a  procedure
informatiche. 
  3. Le condizioni generali di assicurazione per  i  rischi  connessi
allo svolgimento del  servizio  civile  universale  sono  predisposte
dalla  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   previo   parere
dell'Istituto per la vigilanza delle assicurazioni. 
  4. Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori  dipendenti
e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi,  agli  iscritti  ai
fondi   sostitutivi   ed   esclusivi   dell'assicurazione    generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed  alla
gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,
n. 335, i periodi corrispondenti al  servizio  civile  universale  su
base volontaria sono riscattabili, in tutto o  in  parte,  a  domanda
dell'assicurato, e senza oneri a carico del Fondo  nazionale  per  il
servizio civile, con le modalita' di cui all'articolo 13 della  legge
12 agosto 1962, n. 1338 e successive modificazioni, e sempreche'  gli
stessi non siano gia' coperti da contribuzione in alcuno  dei  regimi
stessi. 
  5.  Gli  oneri  da  riscatto  possono  essere  versati  ai   regimi
previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in centoventi
rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. 
  6. L'assistenza sanitaria agli  ammessi  a  prestare  attivita'  di
servizio  civile  universale  e'  fornita  dal   Servizio   sanitario
nazionale.  Per  i  periodi  di  svolgimento  del   servizio   civile
universale in Paesi al  di  fuori  dell'Unione  europea  l'assistenza
sanitaria e' garantita mediante polizze assicurative stipulate  dagli
enti che realizzano i programmi di intervento. 
  7. Agli operatori  volontari  del  servizio  civile  universale  si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e  17  del  decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di  tutela  e  sostegno
della maternita'. Dalla data di sospensione  del  servizio  a  quella
della sua ripresa e' corrisposto l'assegno di cui al comma 1, ridotto
di un terzo, a carico del Fondo nazionale per il servizio civile. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  2,  comma  26,  della
          legge  8  agosto  1995,  n.  335   (Riforma   del   sistema
          pensionistico obbligatorio e complementare): 
              «Art. 2 (Armonizzazione). - (Omissis). 
              26. A  decorrere  dal  1°  gennaio  1996,  sono  tenuti
          all'iscrizione  presso  una  apposita  Gestione   separata,
          presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
          professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
          lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49  del  testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          successive  modificazioni  ed   integrazioni,   nonche'   i
          titolari  di  rapporti  di  collaborazione   coordinata   e
          continuativa, di cui al comma 2, lettera a),  dell'art.  49
          del medesimo testo unico e gli incaricati  alla  vendita  a
          domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
          426. Sono esclusi dall'obbligo i  soggetti  assegnatari  di
          borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  13  della  legge  12
          agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei
          trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per
          l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti): 
              «Art. 13. - Ferme restando le disposizioni  penali,  il
          datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per
          l'assicurazione  obbligatoria  invalidita',   vecchiaia   e
          superstiti e che non possa piu' versarli  per  sopravvenuta
          prescrizione ai sensi dell'art. 55  del  r.d.L.  4  ottobre
          1935, n. 1827, puo' chiedere all'Istituto  nazionale  della
          previdenza sociale di costituire,  nei  casi  previsti  dal
          successivo quarto comma, una rendita vitalizia  riversibile
          pari  alla  pensione   o   quota   di   pensione   adeguata
          dell'assicurazione   obbligatoria   che   spetterebbe    al
          lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi. 
              La corrispondente riserva matematica e'  devoluta,  per
          le  rispettive  quote  di   pertinenza,   all'assicurazione
          obbligatoria  e  al  Fondo  di  adeguamento,  dando   luogo
          all'attribuzione a favore  dell'interessato  di  contributi
          base  corrispondenti,  per  valore  e  numero,   a   quelli
          considerati ai fini del calcolo della rendita. 
              La rendita integra con effetto  immediato  la  pensione
          gia' in essere; in caso contrario i contributi  di  cui  al
          comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai  fini
          dell'assicurazione  obbligatoria  per   l'invalidita',   la
          vecchiaia e i superstiti. 
              Il  datore  di  lavoro  e'  ammesso  ad  esercitare  la
          facolta' concessagli dal presente  articolo  su  esibizione
          all'Istituto  nazionale   della   previdenza   sociale   di
          documenti di data certa, dai  quali  possano  evincersi  la
          effettiva esistenza e la durata  del  rapporto  di  lavoro,
          nonche'  la  misura  della  retribuzione   corrisposta   al
          lavoratore interessato. 
              Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore  di
          lavoro la costituzione della rendita a norma  del  presente
          articolo, puo' egli stesso sostituirsi al datore di lavoro,
          salvo il diritto al risarcimento del  danno,  a  condizione
          che  fornisca  all'Istituto  nazionale   della   previdenza
          sociale  le  prove  del  rapporto   di   lavoro   e   della
          retribuzione indicate nel comma precedente. 
              Per la costituzione della rendita, il datore di lavoro,
          ovvero  il  lavoratore  allorche'  si  verifichi  l'ipotesi
          prevista  al  quarto  comma,  deve   versare   all'Istituto
          nazionale della previdenza sociale  la  riserva  matematica
          calcolata  in  base  alle  tariffe  che  saranno   all'uopo
          determinate e variate,  quando  occorra,  con  decreto  del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito  il
          Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale  della
          previdenza sociale.». 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  16  e  17  del
          decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.  151  (Testo  unico
          delle disposizioni  legislative  in  materia  di  tutela  e
          sostegno della  maternita'  e  della  paternita',  a  norma
          dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53): 
              «Art. 16 (Divieto di adibire al lavoro le donne) (legge
          30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e  4)  -  1.  E'
          vietato adibire al lavoro le donne: 
              a) durante i due mesi precedenti la data  presunta  del
          parto, salvo quanto previsto all'art. 20; 
              b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo
          intercorrente tra la data presunta e la data effettiva  del
          parto; 
              c) durante i tre  mesi  dopo  il  parto,  salvo  quanto
          previsto all'art. 20; 
              d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora
          il parto avvenga  in  data  anticipata  rispetto  a  quella
          presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo  di  congedo
          di maternita' dopo il parto, anche  qualora  la  somma  dei
          periodi di cui alle  lettere  a)  e  c)  superi  il  limite
          complessivo di cinque mesi. 
              1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica
          della gravidanza  successiva  al  180°  giorno  dall'inizio
          della gestazione, nonche' in caso di  decesso  del  bambino
          alla  nascita  o  durante  il  congedo  di  maternita',  le
          lavoratrici  hanno  facolta'  di  riprendere  in  qualunque
          momento l'attivita' lavorativa, con un preavviso  di  dieci
          giorni al datore di lavoro,  a  condizione  che  il  medico
          specialista del Servizio sanitario  nazionale  o  con  esso
          convenzionato  e  il  medico  competente  ai   fini   della
          prevenzione e tutela della  salute  nei  luoghi  di  lavoro
          attestino che tale opzione  non  arrechi  pregiudizio  alla
          loro salute.». 
              «Art. 17 (Estensione del divieto)  (legge  30  dicembre
          1971, n. 1204, articoli 4, commi 2 e 3, 5, e 30,  commi  6,
          7, 9 e 10). - 1. Il divieto e' anticipato a tre mesi  dalla
          data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate
          in  lavori  che,  in  relazione   all'avanzato   stato   di
          gravidanza, siano da ritenersi gravosi  o  pregiudizievoli.
          Tali  lavori  sono  determinati  con  propri  decreti   dal
          Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite  le
          organizzazioni     sindacali     nazionali     maggiormente
          rappresentative.  Fino  all'emanazione  del  primo  decreto
          ministeriale, l'anticipazione  del  divieto  di  lavoro  e'
          disposta dal servizio ispettivo del Ministero  del  lavoro,
          competente per territorio. 
              2. La  Direzione  territoriale  del  lavoro  e  la  ASL
          dispongono, secondo  quanto  previsto  dai  commi  3  e  4,
          l'interdizione dal lavoro delle  lavoratrici  in  stato  di
          gravidanza fino  al  periodo  di  astensione  di  cui  alla
          lettera a), comma 1, dell'art. 16  o  fino  ai  periodi  di
          astensione di cui all'art. 7, comma 6, e all'art. 12, comma
          2, per uno o piu' periodi, la cui durata sara'  determinata
          dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL  per  i
          seguenti motivi: 
              a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o  di
          persistenti forme morbose che  si  presume  possano  essere
          aggravate dallo stato di gravidanza; 
              b) quando le condizioni di lavoro  o  ambientali  siano
          ritenute pregiudizievoli alla  salute  della  donna  e  del
          bambino; 
              c) quando la lavoratrice non possa essere  spostata  ad
          altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7  e
          12. 
              3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera  a)  del
          comma 2 e'  disposta  dall'azienda  sanitaria  locale,  con
          modalita'  definite  con  Accordo  sancito   in   sede   di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo
          le risultanze dell'accertamento  medico  ivi  previsto.  In
          ogni caso il  provvedimento  dovra'  essere  emanato  entro
          sette   giorni   dalla   ricezione    dell'istanza    della
          lavoratrice. 
              4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e  c)
          del comma 2 e' disposta dalla  Direzione  territoriale  del
          lavoro, d'ufficio o su istanza della  lavoratrice,  qualora
          nel corso  della  propria  attivita'  di  vigilanza  emerga
          l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione
          medesima. 
              5. I provvedimenti previsti dal presente articolo  sono
          definitivi.».