Art. 18 
 
 
 Crediti formativi universitari ed inserimento nel mondo del lavoro 
 
  1. Le universita' degli studi ai fini del conseguimento  di  titoli
di studio possono riconoscere, nei limiti  previsti  dalla  normativa
vigente, crediti formativi a favore  degli  operatori  volontari  che
hanno svolto attivita' di servizio civile universale rilevanti per la
crescita professionale e per il curriculum degli studi.  Resta  fermo
quanto disposto dall'articolo 10, comma 2, della legge 6 marzo  2001,
n. 64. 
  2. Con accordo sancito in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano  sono  definiti  i  criteri  per  il  riconoscimento   e   la
valorizzazione delle competenze acquisite dagli  operatori  volontari
durante lo svolgimento del servizio civile  universale,  in  funzione
del loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo. 
  3. Lo Stato, le regioni e le province autonome,  nei  limiti  delle
rispettive competenze, possono stipulare convenzioni con associazioni
di  imprese  private,  con  associazioni  di   rappresentanza   delle
cooperative e con altri enti senza finalita' di  lucro,  al  fine  di
favorire il collocamento nel mercato del lavoro dei giovani che hanno
svolto il servizio civile universale. 
  4.  Il  periodo  di  servizio  civile   universale   effettivamente
prestato, salvo quanto previsto dal comma 5, e' valutato nei pubblici
concorsi con le stesse modalita' e  lo  stesso  valore  del  servizio
prestato presso amministrazioni pubbliche. 
  5. Ferme restando le riserve  di  posti  previste  dalla  normativa
vigente, ai fini della compilazione delle graduatorie di  merito  dei
concorsi pubblici relativi all'accesso nelle  carriere  iniziali,  le
pubbliche amministrazioni possono prevedere nei relativi bandi, oltre
i titoli di  preferenza  indicati  all'articolo  5  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,  anche   lo
svolgimento del servizio civile universale completato senza demerito. 
  6.  La  cessazione  anticipata  del  rapporto  di  servizio  civile
universale comporta la decadenza dai benefici previsti  dal  presente
articolo, salva l'ipotesi  in  cui  detta  interruzione  avvenga  per
documentati motivi di salute,  per  causa  di  servizio  o  di  forza
maggiore ed il periodo di servizio prestato sia pari  ad  almeno  sei
mesi. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  10,  comma  2,  della
          legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio  civile
          nazionale): 
              «Art. 10 (Benefici culturali  e  professionali).  -  1.
          (Omissis). 
              2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri,  di  concerto  con  il  Ministro  della  pubblica
          istruzione sono determinati  i  crediti  formativi,  per  i
          cittadini che prestano il servizio  civile  o  il  servizio
          militare di leva, rilevanti, nell'ambito dell'istruzione  o
          della formazione professionale, ai fini del  compimento  di
          periodi  obbligatori  di   pratica   professionale   o   di
          specializzazione, previsti per  l'acquisizione  dei  titoli
          necessari  all'esercizio  di   specifiche   professioni   o
          mestieri. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  5  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  9  maggio   1994,   n.   487
          (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
          pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
          concorsi,  dei  concorsi  unici  e  delle  altre  forme  di
          assunzione nei pubblici impieghi.): 
              «Art. 5 (Categorie riservatarie e preferenze). - 1. Nei
          pubblici  concorsi,  le  riserve  di  posti,  di   cui   al
          successivo comma 3 del presente articolo, gia' previste  da
          leggi  speciali  in  favore  di  particolari  categorie  di
          cittadini, non possono complessivamente superare  la  meta'
          dei posti messi a concorso. 
              2. Se, in relazione a tale limite, sia  necessaria  una
          riduzione dei posti da riservare  secondo  legge,  essa  si
          attua in misura proporzionale  per  ciascuna  categoria  di
          aventi diritto a riserva. 
              3. Qualora tra i concorrenti  dichiarati  idonei  nella
          graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a
          piu' categorie che danno titolo  a  differenti  riserve  di
          posti, si tiene conto prima del titolo che da'  diritto  ad
          una maggiore riserva nel seguente ordine: 
              1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono
          alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n.  482,  e
          successive  modifiche  ed   integrazioni,   o   equiparate,
          calcolata sulle dotazioni  organiche  dei  singoli  profili
          professionali o categorie nella percentuale del 15%,  senza
          computare gli appartenenti alle categorie stesse  vincitori
          del concorso; 
              2) riserva di posti ai sensi  dell'art.  3,  comma  65,
          della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari
          in ferma di leva prolungata e  di  volontari  specializzati
          delle tre Forze armate congedati senza demerito al  termine
          della ferma o rafferma contrattuale nel limite del  20  per
          cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso; 
              3) riserva del  2  per  cento  dei  posti  destinati  a
          ciascun concorso, ai sensi  dell'art.  40,  secondo  comma,
          della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di
          complemento dell'Esercito, della Marina e  dell'Aeronautica
          che hanno terminato senza demerito la ferma biennale. 
              4. Le categorie di cittadini che nei pubblici  concorsi
          hanno preferenza a parita' di merito e a parita' di  titoli
          sono appresso elencate. A parita' di  merito  i  titoli  di
          preferenza sono: 
              1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
              2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
              3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
              4) i mutilati ed  invalidi  per  servizio  nel  settore
          pubblico e privato; 
              5) gli orfani di guerra; 
              6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
              7) gli orfani  dei  caduti  per  servizio  nel  settore
          pubblico e privato; 
              8) i feriti in combattimento; 
              9)  gli  insigniti  di  croce  di  guerra  o  di  altra
          attestazione speciale di merito di guerra, nonche'  i  capi
          di famiglia numerosa; 
              10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra  ex
          combattenti; 
              11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto  di
          guerra; 
              12) i figli dei mutilati e degli invalidi per  servizio
          nel settore pubblico e privato; 
              13) i genitori vedovi  non  risposati,  i  coniugi  non
          risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o  non  sposati
          dei caduti di guerra; 
              14) i genitori vedovi  non  risposati,  i  coniugi  non
          risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o  non  sposati
          dei caduti per fatto di guerra; 
              15) i genitori vedovi  non  risposati,  i  coniugi  non
          risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o  non  sposati
          dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 
              16) coloro che abbiano prestato servizio militare  come
          combattenti; 
              17) coloro che abbiano  prestato  lodevole  servizio  a
          qualunque   titolo,   per   non    meno    di    un    anno
          nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 
              18) i coniugati e  i  non  coniugati  con  riguardo  al
          numero dei figli a carico; 
              19) gli invalidi ed i mutilati civili; 
              20) militari volontari  delle  Forze  armate  congedati
          senza demerito al termine della ferma o rafferma. 
              5. A parita' di merito e di  titoli  la  preferenza  e'
          determinata: 
              a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal
          fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
              b)   dall'aver   prestato   lodevole   servizio   nelle
          amministrazioni pubbliche; 
              c) dalla maggiore eta'.».