Art. 19 
 
 
       Attestato di svolgimento del servizio civile universale 
 
  1. Agli operatori volontari  e'  rilasciato  dalla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, al termine  dello  svolgimento  del  servizio
civile universale  compiuto  senza  demerito,  un  attestato  per  il
periodo di servizio civile universale effettuato,  con  l'indicazione
delle relative attivita'.