Art. 19
Modifiche all'articolo 3
della legge 26 ottobre 1995, n. 447
1. All'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, al comma 1,
dopo la lettera m) e' inserita la seguente: «m-bis) la
determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, dei
criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici e
per il contenimento del relativo inquinamento acustico;».
Note all'art. 19:
- Il testo dell'art. 3 della legge 26 ottobre 1995, n.
447, citata nelle note alle premesse, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 3. (Competenze dello Stato). - 1. Sono di
competenza dello Stato:
a) la determinazione, ai sensi della L. 8 luglio
1986, n. 349 , e successive modificazioni, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanita' e sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, dei valori di cui all'articolo 2;
b) il coordinamento dell'attivita' e la definizione
della normativa tecnica generale per il collaudo,
l'omologazione, la certificazione e la verifica periodica
dei prodotti ai fini del contenimento e dell'abbattimento
del rumore; il ruolo e la qualificazione dei soggetti
preposti a tale attivita' nonche', per gli aeromobili, per
i natanti e per i veicoli circolanti su strada, le
procedure di verifica periodica dei valori limite di
emissione relativa ai prodotti medesimi. Tale verifica, per
i veicoli circolanti su strada, avviene secondo le
modalita' di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 30 aprile 1992,
n. 285 , e successive modificazioni;
c) la determinazione, ai sensi del D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro della sanita' e, secondo le
rispettive competenze, con il Ministro dei lavori pubblici,
con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
delle tecniche di rilevamento e di misurazione
dell'inquinamento acustico, tenendo conto delle peculiari
caratteristiche del rumore emesso dalle infrastrutture di
trasporto;
d) il coordinamento dell'attivita' di ricerca, di
sperimentazione tecnico-scientifica ai sensi della L. 8
luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e
dell'attivita' di raccolta, di elaborazione e di diffusione
dei dati. Al coordinamento provvede il Ministro
dell'ambiente, avvalendosi a tal fine anche dell'Istituto
superiore di sanita', del Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR), dell'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Agenzia nazionale per
la protezione dell'ambiente (ANPA), dell'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), del
Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi
(CSRPAD) del Ministero dei trasporti e della navigazione,
nonche' degli istituti e dei dipartimenti universitari;
e) la determinazione, fermo restando il rispetto dei
valori determinati ai sensi della lettera a), con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanita' e, secondo le rispettive competenze, con il
Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il
Ministro dei trasporti e della navigazione, dei requisiti
acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici
passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo di
ridurre l'esposizione umana al rumore. Per quanto attiene
ai rumori originati dai veicoli a motore definiti dal
titolo III del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 , e successive
modificazioni, restano salve la competenza e la procedura
di cui agli articoli 71, 72, 75 e 80 dello stesso decreto
legislativo;
f) l'indicazione, con uno o piu' decreti del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la
ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle
infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela
dall'inquinamento acustico;
g) la determinazione, con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei
trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici dei
sistemi di allarme anche antifurto con segnale acustico e
dei sistemi di refrigerazione, nonche' la disciplina della
installazione, della manutenzione e dell'uso dei sistemi di
allarme anche antifurto e anti-intrusione con segnale
acustico installato su sorgenti mobili e fisse, fatto salvo
quanto previsto dagli articoli 71, 72, 75, 79, 155 e 156
del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 , e successive
modificazioni;
h) la determinazione, con le procedure previste alla
lettera e), dei requisiti acustici delle sorgenti sonore
nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico
spettacolo;
i) l'adozione di piani pluriennali per il
contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo
svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee
ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali
entro i limiti stabiliti per ogni specifico sistema di
trasporto, ferme restando le competenze delle regioni,
delle province e dei comuni, e tenendo comunque conto delle
disposizioni di cui all'articolo 155 del D.Lgs. 30 aprile
1992, n. 285 , e successive modificazioni;
l) la determinazione, con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e
della navigazione, dei criteri di misurazione del rumore
emesso da imbarcazioni di qualsiasi natura e della relativa
disciplina per il contenimento dell'inquinamento acustico;
m) la determinazione, con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e
della navigazione, dei criteri di misurazione del rumore
emesso dagli aeromobili e della relativa disciplina per il
contenimento dell'inquinamento acustico, con particolare
riguardo:
1) ai criteri generali e specifici per la
definizione di procedure di abbattimento del rumore
valevoli per tutti gli aeroporti e all'adozione di misure
di controllo e di riduzione dell'inquinamento acustico
prodotto da aeromobili civili nella fase di decollo e di
atterraggio;
2) ai criteri per la classificazione degli
aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico;
3) alla individuazione delle zone di rispetto per
le aree e le attivita' aeroportuali e ai criteri per
regolare l'attivita' urbanistica nelle zone di rispetto. Ai
fini della presente disposizione per attivita' aeroportuali
si intendono sia le fasi di decollo o di atterraggio, sia
quelle di manutenzione, revisione e prove motori degli
aeromobili;
4) ai criteri per la progettazione e la gestione
dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di
inquinamento acustico in prossimita' degli aeroporti;
m-bis) la determinazione, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della
salute e delle infrastrutture e dei trasporti, dei criteri
per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici
e per il contenimento del relativo inquinamento acustico;
n) la predisposizione, con decreto del Ministro
dell'ambiente, sentite le associazioni di protezione
ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della L.
8 luglio 1986, n. 349, nonche' le associazioni dei
consumatori maggiormente rappresentative, di campagne di
informazione del consumatore di educazione scolastica.
2. I decreti di cui al comma 1, lettere a), c), e), h)
e l), sono emanati entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. I decreti di cui al comma 1,
lettere f), g) e m), sono emanati entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
3. I provvedimenti previsti dal comma 1, lettere a),
c), d), e), f), g), h), i), l) e m), devono essere
armonizzati con le direttive dell'Unione europea recepite
dallo Stato italiano e sottoposti ad aggiornamento e
verifica in funzione di nuovi elementi conoscitivi o di
modifiche normative.
4. I provvedimenti di competenza dello Stato devono
essere coordinati con quanto previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo
1991.».