Art. 46 
 
 
              (Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia) 
 
  1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche  e
dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si  sono  susseguiti  a
far data dal 24  agosto  2016,  di  cui  agli  allegati  1  e  2  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' istituita  la  zona  franca
urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  2. Le imprese che  hanno  la  sede  principale  o  l'unita'  locale
all'interno della zona franca di cui al comma 1, e che hanno subito a
causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari  al
25  per  cento  della  media  relativa  ai  tre  periodi  di  imposta
precedenti a  quello  in  cui  si  e'  verificato  l'evento,  possono
beneficiare, in relazione ai redditi e  al  valore  della  produzione
netta derivanti dalla prosecuzione dell'attivita' nei citati  Comuni,
delle seguenti agevolazioni: 
  a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante  dallo
svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona  franca  di
cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun  periodo  di  imposta,
dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo  svolgimento
dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca; 
  b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive  del
valore   della   produzione   netta   derivante   dallo   svolgimento
dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca di cui al  comma
1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito
al valore della produzione netta; 
  c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti
nella zona franca di cui al  comma  1,  posseduti  e  utilizzati  dai
soggetti di cui al presente articolo per  l'esercizio  dell'attivita'
economica; 
  d)  esonero  dal  versamento   dei   contributi   previdenziali   e
assistenziali,  con  esclusione   dei   premi   per   l'assicurazione
obbligatoria infortunistica, a carico dei  datori  di  lavoro,  sulle
retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero  di  cui  alla  presente
lettera spetta,  alle  medesime  condizioni,  anche  ai  titolari  di
reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attivita' all'interno della
zona franca urbana. 
  3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresi', alle  imprese
che avviano la propria attivita' all'interno della zona franca  entro
il 31 dicembre 2017. 
  4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il  periodo
di imposta in corso alla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto e per quello successivo. 
  5. La zona franca di cui al comma 1 comprende anche i Comuni di cui
all'allegato  2-bis  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229.
Le esenzioni di cui al comma 2, spettano alle imprese  che  hanno  la
sede principale o l'unita' locale  nei  comuni  di  cui  al  predetto
allegato 2-bis e che hanno subito nel periodo dal 1° gennaio 2017  al
31 marzo 2017 la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per  cento
rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016. 
  6. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, e'  autorizzata
la spesa di 194,5 milioni di euro per l'anno 2017, di  167,7  milioni
di euro per l'anno 2018 e di 141,7 milioni di euro per  l'anno  2019,
che costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da
parte delle imprese beneficiarie. 
  7. Le agevolazioni di cui al presente  articolo  sono  concesse  ai
sensi  e  nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.   1407/2013   della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis", e del regolamento (UE)  n.  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo. 
  8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui  al  decreto
del Ministro dello sviluppo  economico  10  aprile  2013,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11  luglio  2013,  e  successive
modificazioni, recante le condizioni, i  limiti,  le  modalita'  e  i
termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse  ai  sensi
dell'articolo  37  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.