Art. 16 
 
               Abrogazioni e disposizioni transitorie 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo l'articolo 11, comma 9,  terzo  periodo,  della  legge  3
maggio 1999, n. 124 e' abrogato. 
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto  di  cui
all'articolo 12 il decreto ministeriale 6 agosto 1999, n.  201  cessa
di produrre effetti. 
  3. Nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione
del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica  e  musicale,
il decreto di cui all'articolo 15, comma 4, in  mancanza  del  parere
del medesimo Consiglio e' perfetto ed efficace. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 3 maggio
          1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in  materia  di
          personale scolastico», pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          10 maggio  1999,  n.  107,  come  modificato  dal  presente
          decreto, a partire dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          medesimo decreto: 
              «Art. 11. (Disposizioni varie). -  1.  Al  testo  unico
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 1 dell'articolo 213,  le  parole  «e  dai
          docenti dell'Accademia»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "dai docenti e dagli assistenti dell'Accademia"; 
                b); 
                c) il comma 4 dell'articolo 239 e' abrogato; 
                d) al comma 1 dell'articolo 251 le parole: "Gli orari
          e i programmi di  insegnamento  e"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "Gli orari di insegnamento e i programmi"; 
                e) ; 
                f). 
              2. I docenti che abbiano superato le prove del concorso
          per titoli integrato da un colloquio per l'accesso ai ruoli
          del personale direttivo, indetto, ai sensi dell'articolo 9,
          comma 1-bis, del decreto-legge 6 novembre 1989,  n.  357  ,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          1989, n. 417, ancorche' ammessi con riserva, possono essere
          immessi  nei  predetti  ruoli  purche'  in   possesso   dei
          prescritti requisiti alla  data  di  scadenza  del  termine
          stabilito   per   la   presentazione   della   domanda   di
          partecipazione  al  concorso   medesimo.   L'assunzione   e
          l'assegnazione  della  sede  avverranno   sulla   base   di
          graduatorie da  utilizzare  dopo  l'esaurimento  di  quelle
          relative ai docenti di cui al predetto  articolo  9,  comma
          1-bis,  e  da  compilare  secondo  i  medesimi  criteri   e
          modalita'. Le  immissioni  in  ruolo  sono  effettuate  nei
          limiti del 50 per cento dei  posti  annualmente  vacanti  e
          destinati alla costituzione di rapporti di lavoro  a  tempo
          indeterminato in base alle norme vigenti. 
              3. Il Ministro della pubblica istruzione e' autorizzato
          a procedere alla nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi
          per titoli ed esami e, laddove  occorra,  all'aggiornamento
          delle graduatorie permanenti anche qualora  le  graduatorie
          dei precedenti concorsi non siano state  ancora  registrate
          dagli organi di controllo. 
              4. Il personale docente che abbia superato con  riserva
          le prove  scritte  e  orali  delle  sessioni  riservate  di
          abilitazione indette ai sensi delle ordinanze del  Ministro
          della pubblica  istruzione  nn.  394,  395  e  396  del  18
          novembre 1989, e nn. 99, 100 e 101 del 9 aprile 1990, e che
          sia stato escluso dalle relative graduatorie pur essendo in
          possesso   dei   requisiti   riconosciuti    utili    dalla
          giurisprudenza   del   Consiglio   di   Stato    ai    fini
          dell'ammissione alle predette sessioni riservate,  indicati
          nella circolare del Ministro della  pubblica  istruzione  2
          giugno  1997,  n.  344,  e'  da  considerare  abilitato   a
          decorrere dalla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge. 
              5. Restano comunque valide le nomine in ruolo  disposte
          nella scuola materna e nella scuola media, in esecuzione di
          decisioni giurisdizionali di primo grado, sulla base  delle
          graduatorie dei  concorsi  indetti  in  prima  applicazione
          della legge 20 maggio  1982,  n.  270  ,  sui  posti  delle
          dotazioni  organiche  aggiuntive   determinate   ai   sensi
          dell'articolo 20 della medesima legge n.  270  del  1982  .
          Sono fatti salvi  gli  effetti  di  tutti  i  provvedimenti
          conseguenti alle predette nomine adottati fino alla data di
          entrata in vigore della presente legge. Sui restanti  posti
          delle  predette  dotazioni  organiche  non  si  procede  ad
          ulteriori nomine in ruolo. 
              6. Le graduatorie dei concorsi per titoli  ed  esami  a
          posti di preside negli  istituti  professionali  di  Stato,
          indetti con decreto del Ministro della pubblica  istruzione
          del 19 aprile 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª
          serie speciale, n. 56-bis del 17 luglio 1990,  sono  valide
          per la nomina sui posti vacanti e disponibili fino all'anno
          scolastico 1998-1999. 
              7. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano  sono
          fatti salvi i diritti dei vincitori dei  concorsi  ordinari
          in fase di svolgimento o gia' conclusi alla data di entrata
          in vigore della presente legge. 
              8. Nel testo unico, tutti i riferimenti ai concorsi per
          soli titoli e alle relative graduatorie,  sostituite  dalle
          graduatorie permanenti previste dagli articoli 1 e 6  della
          presente  legge,  si  intendono  effettuati  alle  predette
          graduatorie permanenti. 
              9. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000, i  corsi
          a indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale nella
          scuola media e funzionanti nell'anno scolastico  1998-1999,
          sono ricondotti a ordinamento. In tali corsi  lo  specifico
          insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione
          interdisciplinare   ed   arricchimento    dell'insegnamento
          obbligatorio dell'educazione musicale. I docenti che  hanno
          prestato 360 giorni di servizio effettivo nell'insegnamento
          sperimentale di strumento musicale nella scuola  media  nel
          periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la  data
          di entrata in vigore della presente legge,  di  cui  almeno
          180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono
          immessi in ruolo su tutti i posti annualmente disponibili a
          decorrere dall'anno scolastico  1999-2000  ai  sensi  della
          normativa  vigente.  A  tal  fine  essi  sono  inseriti,  a
          domanda, nelle graduatorie permanenti di  cui  all'articolo
          401  del  testo  unico,  come  sostituito   dal   comma   6
          dell'articolo 1 della presente legge, da istituire  per  la
          nuova classe di concorso dopo l'espletamento della sessione
          riservata di cui al successivo periodo. Per i  docenti  che
          non siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento di
          educazione musicale nella scuola media  l'inclusione  nelle
          graduatorie permanenti e' subordinata al superamento  della
          sessione    riservata    di    esami    di     abilitazione
          all'insegnamento, da indire per la nuova classe di concorso
          ai sensi dell'articolo 2, comma 4, consistente in una prova
          analoga a quella di cui all'articolo 3,  comma  2,  lettera
          b). 
              10. I docenti di educazione fisica nella scuola media e
          nella  scuola  secondaria  di  secondo  grado  nonche'   di
          educazione  musicale  nella  scuola  media,  mantenuti   in
          servizio ai sensi degli articoli 43 e  44  della  legge  20
          maggio  1982,  n.  270  ,  ed  inclusi  nelle   graduatorie
          provinciali  compilate  ai  sensi  dei  citati  articoli  e
          dell'articolo 15 della legge 16 luglio 1984, n. 326 ,  sono
          gradualmente assunti a tempo indeterminato nei  limiti  dei
          posti che vengono annualmente accantonati per gli stessi in
          ambito provinciale  prima  delle  operazioni  di  mobilita'
          territoriale  e  professionale.  Nel  caso   di   ulteriore
          disponibilita' per  le  assunzioni  a  tempo  indeterminato
          risultanti  dopo  le  operazioni  di  trasferimento  e   di
          passaggio,  le  assunzioni  dei   predetti   docenti   sono
          effettuate sul contingente dei posti destinato  ai  docenti
          inclusi nelle graduatorie permanenti  di  cui  all'articolo
          401 del testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma
          6, della presente legge. 
              11. I docenti di educazione fisica di cui al  comma  10
          hanno   titolo   all'immissione   in   ruolo,   per   detto
          insegnamento, nella provincia in cui prestano servizio alla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  con
          precedenza rispetto ai docenti  inclusi  nelle  graduatorie
          nazionali  formulate  ai  sensi  dell'articolo  8-bis   del
          decreto-legge 6 agosto  1988,  n.  323  ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426. 
              12. Per gli ispettori tecnici inquadrati  nel  relativo
          ruolo unico ai  sensi  del  comma  8  dell'articolo  5  del
          decreto-legge 6 novembre 1989, n.  357  ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre  1989,  n.  417,  la
          retribuzione individuale di anzianita', prevista dal  comma
          1 dell'articolo 41 del contratto  collettivo  nazionale  di
          lavoro  del  personale  con  qualifica   dirigenziale   del
          comparto  «Ministeri»,  sottoscritto  il  9  gennaio  1997,
          pubblicato nel supplemento ordinario n.  12  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 17 del 22  gennaio  1997,  determinata  al  1°
          gennaio 1991  in  base  all'applicazione  del  primo  comma
          dell'articolo 4 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681
          , convertito, con modificazioni, dalla  legge  20  novembre
          1982, n. 869, viene rideterminata con  il  procedimento  di
          cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399 , a  decorrere  dal
          1° gennaio 1998. All'onere  derivante  dall'attuazione  del
          presente comma, valutato in lire 2.677 milioni per ciascuno
          degli  anni  1999,  2000  e  2001,  si  provvede   mediante
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale 1999-2001, nell'ambito  dell'unita'  previsionale
          di base di parte corrente «Fondo speciale» dello  stato  di
          previsione del Ministero del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione  economica  per  l'anno  1999,  allo   scopo
          utilizzando l'accantonamento relativo  al  Ministero  della
          pubblica istruzione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
          della programmazione economica e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le variazioni  di  bilancio  occorrenti
          per l'attuazione della presente legge. 
              13. L'articolo 473, comma 2, secondo periodo, del testo
          unico deve intendersi nel senso che nei  corsi  con  valore
          abilitante la presenza di personale docente universitario e
          di personale direttivo della scuola e'  garantita  in  modo
          cumulativo o alternativo. 
              14. Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico e'  da
          intendere nel senso che il servizio di insegnamento non  di
          ruolo prestato a decorrere dall'anno  scolastico  1974-1975
          e' considerato come anno scolastico intero se ha  avuto  la
          durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato
          prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al  termine
          delle operazioni di scrutinio finale. 
              15.  All'articolo  28-bis  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n.  29  ,  introdotto  dall'articolo  1  del
          decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, sono apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a) al  comma  3,  secondo  periodo,  le  parole:  «e,
          limitatamente al primo corso  concorso,  coloro  che  hanno
          effettivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione
          di preside incaricato» sono soppresse; 
                b); 
                c) al comma 5, secondo periodo, le parole: "il 40 per
          cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 50 per cento".».