Art. 17 
 
           Copertura finanziaria e fabbisogno di organico 
 
  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  all'articolo  12  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2. Per l'attuazione del Piano delle arti, di cui all'articolo 5, e'
istituito, nello stato di previsione del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, un apposito fondo denominato «Fondo
per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico,
della pratica artistica e musicale e della creativita'». Il Fondo, di
cui al primo periodo, ha una dotazione di 2 milioni di euro  annui  a
decorrere dall'anno 2017. Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  202,
della legge n. 107 del 2015. 
  3. Nell'ambito della dotazione  organica  di  cui  all'articolo  1,
comma 68, della legge n. 107  del  2015,  il  cinque  per  cento  del
contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa  e'
destinato alla promozione dei temi  della  creativita',  senza  alcun
esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 13 aprile 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                               Gentiloni  Silveri,   Presidente   del
                               Consiglio dei ministri 
 
                               Fedeli,   Ministro    dell'istruzione,
                               dell'universita' e della ricerca 
 
                               Madia, Ministro per la semplificazione
                               e la pubblica amministrazione 
 
                               Franceschini,  Ministro  dei  beni   e
                               delle  attivita'   culturali   e   del
                               turismo 
 
                               Padoan, Ministro dell'economia e delle
                               finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  202,  della
          legge 13 luglio 2015, n.107, recante «Riforma  del  sistema
          nazionale di  istruzione  e  formazione  e  delega  per  il
          riordino   delle   disposizioni    legislative    vigenti»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n.  162
          S.O. 
              «202.  E'  iscritto  nello  stato  di  previsione   del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          un fondo di parte corrente,  denominato  «Fondo  "La  Buona
          Scuola"  per   il   miglioramento   e   la   valorizzazione
          dell'istruzione scolastica», con uno  stanziamento  pari  a
          83.000 euro per l'anno 2015,  a  533.000  euro  per  l'anno
          2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro
          per l'anno 2018, a  47.053.000  euro  per  l'anno  2019,  a
          43.490.000 euro per l'anno  2020,  a  48.080.000  euro  per
          l'anno  2021,  a  56.663.000  euro  per  l'anno  2022  e  a
          45.000.000  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2023.  Al
          riparto del Fondo si  provvede  con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.  Il
          decreto di cui al presente comma puo' destinare un  importo
          fino a un massimo del 10 per cento  del  Fondo  ai  servizi
          istituzionali  e  generali  dell'amministrazione   per   le
          attivita'   di   supporto   al   sistema   di    istruzione
          scolastica.».