Art. 32 
 
              Personale non docente assunto localmente 
 
  1.  Le  scuole  statali   all'estero   possono   assumere,   previa
autorizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e nei limiti delle  risorse  finanziarie  disponibili,
personale non docente permanentemente residente da  almeno  due  anni
nel Paese dove opera la scuola ed avente una conoscenza della  lingua
italiana adeguata ai rispettivi compiti.