Art. 33 
 
                   Legge regolatrice dei contratti 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dalla presente sezione, i  contratti
di lavoro di cui agli articoli 31 e 32 sono regolati dalla  normativa
locale, nonche' dagli articoli 84 e da 154  a  166  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.  18,  e  successive
integrazioni e  modificazioni,  ad  eccezione  dell'articolo  160  e,
limitatamente al personale docente, dell'articolo 157. 
  2. La durata complessiva dei contratti a tempo determinato non puo'
superare i limiti temporali massimi previsti dalla  normativa  locale
per la forma contrattuale  prescelta  o,  se  piu'  restrittivi,  dal
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni,
nonche' dall'articolo 1, comma 131, della legge 13  luglio  2015,  n.
107.  Per  esigenze  eccedenti  detti  limiti,  le   scuole   statali
all'estero stipulano contratti a tempo indeterminato, anche  a  tempo
parziale. 
  3. Le selezioni del personale  di  cui  alla  presente  sezione  si
conformano a principi di imparzialita', pubblicita' e  trasparenza  e
mirano ad accertare la conoscenza della lingua italiana e il possesso
delle competenze necessarie ai  compiti  da  svolgere.  Le  modalita'
delle selezioni sono stabilite con decreto del Ministro degli  affari
esteri e  della  cooperazione  internazionale,  sentito  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca.  Ai  componenti
delle commissioni di selezione non sono corrisposti compensi, gettoni
o indennita' di presenza ne' rimborsi spese comunque denominati. 
  4. E' in ogni caso escluso il transito nei ruoli del  personale  di
cui alla presente sezione. 
 
          Note all'art. 33: 
              - Si riporta il testo dell'art. 84 e da 154  a  166  ad
          eccezione dell'art. 160, del citato decreto del  Presidente
          della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18: 
              «Art. 84 (Alloggi in immobili demaniali). - Qualora  in
          immobili demaniali vi sia eccedenza di locali in  relazione
          alle esigenze  di  servizio,  i  locali  eccedenti  possono
          essere utilizzati per alloggi del personale. 
              Qualora ricorrano particolari ragioni connesse  con  la
          situazione del Paese e finche'  le  stesse  permangano,  il
          Ministero degli affari esteri  puo'  concedere  in  uso  al
          personale, locali siti in immobili presi in fitto. 
              Con decreto del  Ministro  per  gli  affari  esteri  di
          concerto con quello per  il  tesoro  sono  determinate,  di
          volta in volta, le singole sedi per le  quali  ricorrano  o
          cessino le particolari ragioni di cui al comma precedente. 
              Il personale a contratto che  fruisca  di  alloggio  ai
          sensi del primo e secondo comma e' tenuto  a  corrispondere
          all'Amministrazione un canone in misura  non  eccedente  il
          quinto  e  non  inferiore  all'ottavo  e,  se  trattisi  di
          immobili fittati, in misura non eccedente il quinto  e  non
          inferiore  al  settimo  della  retribuzione   mensile,   in
          relazione    alle    caratteristiche    dell'alloggio     e
          dell'eventuale  arredamento.  La  misura  del   canone   e'
          stabilita con decreto del Ministro per gli affari esteri». 
              «Art. 154 (Regime dei  contratti).  -  Per  quanto  non
          espressamente disciplinato dal presente titolo, i contratti
          sono regolati dalla legge  locale.  Fermo  restando  quanto
          disposto in materia dalle norme di  diritto  internazionale
          generale  e  convenzionale,  competente  a   risolvere   le
          eventuali    controversie     che     possano     insorgere
          dall'applicazione del presente decreto e' il foro locale. 
              Le rappresentanze  diplomatiche,  o,  in  assenza,  gli
          uffici consolari di prima classe accertano,  sentite  anche
          le rappresentanze sindacali in sede, la compatibilita'  del
          contratto con le norme  locali  a  carattere  imperativo  e
          assicurano in ogni caso l'applicazione delle  norme  locali
          piu' favorevoli al lavoratore in luogo  delle  disposizioni
          del presente  titolo.  Le  condizioni  contrattuali  devono
          comunque essere adeguate  a  garantire  l'assunzione  degli
          elementi piu' qualificati». 
              «Art. 155 (Requisiti e modalita' per  l'assunzione).  -
          Possono  essere  assunti  a  contratto  coloro  che   siano
          effettivamente residenti da almeno due anni nel Paese  dove
          ha sede l'ufficio presso  cui  prestare  servizio,  abbiano
          compiuto  il  diciottesimo  anno  di  eta'   e   siano   di
          costituzione fisica idonea all'espletamento delle  mansioni
          per le quali debbono essere impiegati. Per le assunzioni di
          cui  all'art.  153  si  prescinde   dal   requisito   della
          residenza. 
              Le persone da assumere devono dimostrare  di  possedere
          l'attitudine e le qualificazioni  professionali  necessarie
          per lo  svolgimento  delle  mansioni  cui  dovranno  essere
          preposti. Nella valutazione dell'attitudine si tiene conto,
          fra l'altro,  della  conoscenza  delle  lingue  italiana  e
          locale, o veicolare, dell'ambiente e degli usi locali,  del
          corso di studi effettuati e dei titoli conseguiti,  nonche'
          delle precedenti esperienze lavorative con mansioni  almeno
          equivalenti a quelle previste dal bando  di  assunzione  o,
          nel  caso  di   impiegati   in   servizio,   immediatamente
          inferiori. Anche  nell'ambito  della  promozione  culturale
          sono da considerarsi imprescindibili  la  conoscenza  della
          lingua  italiana  e   di   quella   locale,   o   veicolare
          eventualmente in  uso  nel  Paese,  nonche'  la  conoscenza
          dell'ambiente e degli usi locali. 
              Le condizioni di cui al comma precedente sono stabilite
          con apposito decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri,
          sentite  le  organizzazioni  sindacali,  e  sono  accertate
          mediante   idonee   prove   d'esame,    che    garantiscano
          l'imparzialita' e la trasparenza. 
              Il  Ministero  autorizza  gli  uffici   interessati   a
          stipulare il  contratto  sulla  base  del  risultato  delle
          prove.   I   contratti   sono   approvati    con    decreto
          ministeriale». 
              «Art. 156 (Doveri dell'impiegato). - Nel contratto sono
          particolarmente richiamati, fra  i  doveri  dell'impiegato,
          gli obblighi: di fedelta'; di prestare la propria opera con
          la massima diligenza nel disimpegno delle mansioni che  gli
          sono  affidate;  della  disciplina;   dell'osservanza   del
          segreto d'ufficio; di conformarsi nei rapporti d'ufficio al
          principio di un'assidua e solerte collaborazione; di tenere
          nei confronti del pubblico  un  comportamento  conforme  al
          prestigio  dell'ufficio  all'estero  e  tale  da  stabilire
          rapporti di fiducia; di adeguare la condotta anche  privata
          alla  dignita'  dell'ufficio;  di  non   esercitare   altre
          attivita' lavorative». 
              «Art. 157 (Retribuzione). - La retribuzione annua  base
          e' fissata dal contratto individuale  tenendo  conto  delle
          condizioni del mercato del lavoro locale, del  costo  della
          vita  e,  principalmente,  delle  retribuzioni  corrisposte
          nella stessa sede da  rappresentanze  diplomatiche,  uffici
          consolari, istituzioni culturali di altri  Paesi  in  primo
          luogo   di   quelli   dell'Unione   europea,   nonche'   da
          organizzazioni internazionali.  Si  terra'  altresi'  conto
          delle eventuali indicazioni di massima fornite  annualmente
          dalle OO.SS. La retribuzione deve comunque  essere  congrua
          ed adeguata a garantire l'assunzione  degli  elementi  piu'
          qualificati. 
              La retribuzione annua base e' suscettibile di revisione
          in relazione alle variazioni dei termini di riferimento  di
          cui al precedente comma e  all'andamento  del  costo  della
          vita. 
              La retribuzione  annua  base  e'  determinata  in  modo
          uniforme per Paese e per  mansioni  omogenee.  Puo'  essere
          consentita in via  eccezionale,  nello  stesso  Paese,  una
          retribuzione diversa per  quelle  sedi  che  presentino  un
          divario particolarmente sensibile nel costo della vita. 
              La retribuzione e' di norma fissata  e  corrisposta  in
          valuta locale, salva la possibilita' di ricorrere ad  altra
          valuta in presenza di particolari motivi. Agli  effetti  di
          cui al presente titolo,  il  corrispettivo  in  lire  della
          retribuzione corrisposta all'estero viene calcolato secondo
          un tasso di ragguaglio stabilito ai sensi dell'art. 209». 
              «Art. 157-bis (Assegno  per  il  nucleo  familiare).  -
          L'assegno per il nucleo familiare e' regolato  dall'art.  2
          del decreto-legge 13 marzo 1988,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,  n.  153,  fatta
          salva  l'applicazione  della  normativa  locale   se   piu'
          favorevole al lavoratore». 
              «Art. 157-ter (Orario di lavoro, orario di  servizio  e
          festivita'). - La durata normale dell'orario di  lavoro  e'
          fissata dal contratto, nel  rispetto  di  quanto  stabilito
          dall'art. 154. 
              Gli impiegati a contratto sono  tenuti  a  svolgere  le
          proprie  mansioni,  nei  limiti   dell'orario   di   lavoro
          stabilito  dal  contratto,   all'interno   dell'orario   di
          servizio  stabilito  dal  capo  dell'ufficio.  L'orario  di
          lavoro non puo' essere comunque superiore a quello previsto
          per gli impiegati di ruolo in Italia. 
              Il personale assunto a contratto beneficia dello stesso
          numero  di  giornate  festive   retribuite   previste   dal
          calendario  delle  festivita'  osservate  dalla   sede   di
          servizio.  Qualora   la   normativa   locale   imponga   la
          concessione di un  numero  superiore  di  giornate  festive
          retribuite  e  il  dipendente  decida  di  avvalersene,  il
          periodo di ferie di cui all'art. 157-quater  viene  ridotto
          in misura corrispondente. 
              Per  particolari   esigenze   di   servizio   il   capo
          dell'ufficio  puo'  richiedere  anche  agli   impiegati   a
          contratto di prolungare  la  prestazione  di  lavoro  oltre
          l'orario di servizio normalmente previsto,  salvo  recupero
          da  effettuarsi  secondo  le  modalita'  previste  per   il
          personale in servizio nella stessa sede». 
              «Art. 157-quater (Ferie). - Il periodo di ferie per  il
          personale a  contratto  e'  di  26  giorni  lavorativi,  in
          aggiunta ai sei giorni di cui alla legge 23 dicembre  1977,
          n. 937. Sono concessi periodi superiori ove disposto  dalla
          legislazione locale. 
              Il dipendente assunto ai sensi dell'art. 153 ha diritto
          ad un periodo di ferie in proporzione alla durata  del  suo
          rapporto di impiego. 
              Il dipendente  non  puo'  rinunciare  alle  ferie.  Per
          esigenze di servizio il godimento delle ferie  puo'  essere
          rimandato all'anno successivo. Non possono essere  cumulati
          piu' di due periodi di ferie annuali». 
              «Art. 157-quinquies  (Permessi).  -  Agli  impiegati  a
          contratto a tempo indeterminato sono concessi permessi,  in
          occasione di eventi  familiari  particolarmente  rilevanti,
          determinati con decreto del Ministro degli affari esteri in
          misura non superiore a  quella  prevista  per  il  restante
          personale. 
              Il lavoratore ha l'obbligo di  esibire  all'ufficio  di
          appartenenza regolare documentazione. Durante  i  permessi,
          egli ha diritto  all'intera  retribuzione  per  un  periodo
          comunque  non  superiore  a  15  giorni  nell'anno  solare,
          esclusi dal computo  i  giorni  relativi  al  permesso  per
          contrarre matrimonio». 
              «Art. 157-sexies (Assenze dal servizio). - L'astensione
          obbligatoria e facoltativa per gravidanza  e  puerperio  e'
          regolata dalla legge italiana, salva  l'applicazione  della
          normativa locale se piu' favorevole alla lavoratrice. 
              Per i contratti  a  tempo  indeterminato,  in  caso  di
          malattia,    all'impiegato    assente    spetta    l'intera
          retribuzione per i primi 45 giorni  e,  nei  successivi  15
          giorni, la retribuzione ridotta di un quinto. Superato tale
          periodo, possono essere concessi ulteriori sei  mesi  senza
          retribuzione. Trascorso tale periodo massimo di 240 giorni,
          durante  il   quale   il   lavoratore   ha   diritto   alla
          conservazione del posto, si puo' procedere alla risoluzione
          del rapporto di impiego. 
              Superato  il  periodo  di  prova,  per   gravi   motivi
          personali  o  di   famiglia   all'impiegato   puo'   essere
          autorizzata un'assenza dal servizio non retribuita per  non
          piu' di tre mesi. 
              La durata complessiva di assenza dal servizio fruita ai
          sensi del presente articolo, eccettuati i periodi di cui al
          primo  comma,  non  puo'  superare  i  dodici  mesi  in  un
          quinquennio». 
              «Art.  158  (Previdenza  e  assistenza).  -  La  tutela
          previdenziale viene assicurata nelle forme  previste  dalla
          normativa locale, ivi comprese le convenzioni e gli accordi
          internazionali in  vigore.  Ove  la  normativa  locale  non
          preveda alcuna forma di tutela previdenziale,  o  statuisca
          in  modo  manifestamente  insufficiente,  gli  impiegati  a
          contratto possono, su richiesta, essere  assicurati  presso
          enti assicurativi italiani o stranieri. 
              Gli impiegati  a  contratto  di  cittadinanza  italiana
          possono  optare  per  l'applicazione   della   legislazione
          previdenziale italiana. 
              Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, essa  viene
          assicurata nelle forme prescritte come  obbligatorie  dalla
          normativa locale. Nel caso la normativa locale non  preveda
          forme di assicurazione sanitaria  obbligatoria,  o  qualora
          statuisca  in  modo   manifestamente   insufficiente,   gli
          impiegati a  contratto  sono  assicurati,  per  prestazioni
          sanitarie in caso di malattia  e  maternita',  presso  enti
          assicurativi italiani o stranieri nei limiti dei livelli di
          assistenza  garantiti  in  Italia  dal  Servizio  sanitario
          nazionale. La polizza deve prevedere anche la copertura del
          coniuge, purche' convivente e a carico, e dei figli fino al
          ventiseiesimo anno di eta', purche' conviventi e a carico». 
              «Art.  158-bis  (Infortuni  sul   lavoro   e   malattie
          professionali). - Gli  uffici  all'estero  sono  tenuti  ad
          assicurare gli impiegati a contratto contro  gli  infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali nelle forme previste
          dalla legislazione locale, ivi comprese  le  convenzioni  e
          gli accordi internazionali  in  vigore.  Ove  la  normativa
          locale non  preveda  alcuna  forma  di  tutela  contro  gli
          infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali,   o
          statuisca  in  modo   manifestamente   insufficiente,   gli
          impiegati  a  contratto   sono   assicurati   presso   enti
          assicurativi  italiani  o  stranieri   nei   limiti   delle
          corrispondenti  assicurazioni   garantite   alle   analoghe
          categorie di impiegati in Italia. 
              Gli impiegati  a  contratto  di  cittadinanza  italiana
          possono in  ogni  caso,  su  richiesta,  essere  assicurati
          contro gli infortuni e le malattie professionali  ai  sensi
          della legislazione italiana. 
              Il rapporto di lavoro e' risolto in caso  di  accertata
          inabilita'  permanente  allo  svolgimento  delle   mansioni
          contrattuali». 
              «Art.  158-ter  (Provvidenze  scolastiche).  -  1.   Al
          personale a contratto a tempo indeterminato regolato  dalla
          legge  italiana  in  servizio  presso   le   Rappresentanze
          diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti  italiani
          di cultura all'estero il quale abbia  figli  maggiorenni  a
          carico che, per cause di comprovata forza maggiore connesse
          con la situazione  della  sede  di  servizio,  non  possano
          frequentare regolari corsi di  istruzione  universitaria  o
          professionali   assimilabili   sul   posto,   puo'   essere
          accordato, a domanda,  un  rimborso  delle  spese  relative
          all'iscrizione ed alla  frequenza  di  detti  corsi  presso
          istituti  universitari  o  professionali  in  altra   sede,
          limitatamente al  periodo  di  sussistenza  delle  predette
          condizioni di  forza  maggiore  e  comunque  non  oltre  il
          ventiseiesimo anno di eta'. 
              2.  I  rimborsi  sono  riconosciuti   in   una   misura
          percentuale da determinare, all'inizio di  ogni  anno,  con
          decreto del Ministro degli affari esteri, di  concerto  con
          il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  in  relazione
          alle  disponibilita'  finanziarie.  Tale  misura  non  puo'
          comunque essere superiore  al  60  per  cento  delle  spese
          effettivamente sostenute per ciascun figlio. 
              3. L'importo del rimborso accordato ai sensi dei  commi
          1 e 2 non puo' eccedere, per ciascun figlio, il 5 per cento
          dell'ammontare    annuo     della     retribuzione     base
          contrattualmente prevista». 
              «Art. 159 (Viaggi di  servizio).  -  In  aggiunta  alle
          spese  di  viaggio,   all'impiegato   a   contratto   viene
          corrisposta,  per  i  viaggi  di  servizio,   un'indennita'
          giornaliera pari a un trentesimo della retribuzione base in
          godimento o, qualora piu' elevata, della retribuzione  base
          dell'impiegato  a  contratto  con  analoghe   mansioni   in
          servizio nel  Paese  in  cui  la  missione  e'  effettuata.
          Qualora nel Paese non vi siano impiegati  a  contratto  con
          analoghe mansioni, l'indennita' e' fissata dal Ministero in
          riferimento ai criteri di cui all'art. 157, primo comma». 
              «Art. 161 (Cessazione dal servizio). - Gli impiegati  a
          contratto,  oltre  che  per   le   cause   previste   dalle
          disposizioni del presente titolo e dalla normativa  locale,
          cessano dal servizio il primo giorno del mese successivo al
          compimento del sessantacinquesimo anno di  eta'.  E'  fatta
          salva  la  possibilita'  di  adottare  limiti   differenti,
          qualora previsti dalla normativa locale». 
              «Art. 164 (Sanzioni disciplinari). - Agli  impiegati  a
          contratto puo' essere inflitta la sanzione  del  rimprovero
          verbale e, in caso di recidiva,  della  censura  per  lievi
          infrazioni ai doveri d'ufficio, quali ad esempio: 
              a) inosservanza delle disposizioni di servizio; 
              b) condotta non conforme a principi di correttezza; 
              c) insufficiente rendimento; 
              d) comportamento non conforme al decoro delle funzioni. 
              Puo'    essere    inflitta,    previa    autorizzazione
          ministeriale, la sanzione della  sospensione  dal  servizio
          con privazione della retribuzione fino ad un massimo di  10
          giorni nel caso di: 
              a) recidiva plurima nelle infrazioni di  cui  al  comma
          precedente; 
              b) assenza ingiustificata  dal  servizio,  fino  ai  10
          giorni, o arbitrario abbandono dello stesso; 
              c)    manifestazioni    ingiuriose    nei     confronti
          dell'amministrazione,  nel  rispetto  della   liberta'   di
          pensiero; 
              d) svolgimento di attivita'  lavorative  in  violazione
          del divieto di cui all'art. 156; 
              e) minacce, ingiurie  gravi,  calunnie  o  diffamazioni
          verso il pubblico o altri dipendenti; 
              f) atti, comportamenti o molestie, anche  di  carattere
          sessuale, che siano lesivi della dignita' della persona. 
              Nei casi di  infrazioni  piu'  gravi  si  procede  alla
          risoluzione del rapporto di impiego a norma dell'art. 166. 
              Nei casi previsti dai  commi  precedenti  l'irrogazione
          delle   sanzioni   disciplinari    e'    preceduta    dalla
          contestazione scritta dell'addebito. 
              All'impiegato a contratto e concesso un termine  di  10
          giorni per fornire le proprie giustificazioni". 
              «Art. 166 (Risoluzione del contratto). - Il contratto a
          tempo  indeterminato   puo'   essere   risolto   da   parte
          dell'impiegato con un  preavviso  di  tre  mesi,  salva  la
          possibilita'  di  ridurre  tale  periodo  con  il  consenso
          dell'ufficio all'estero. Da parte  dell'ufficio  all'estero
          il  contratto  puo'  essere  risolto,   con   provvedimento
          motivato inviato all'interessato, nei casi seguenti: 
              a) per incapacita' professionale; 
              b) recidiva nelle infrazioni di cui  al  secondo  comma
          dell'art. 164 o recidiva plurima nelle infrazioni di cui al
          primo comma dello stesso articolo; 
              c) assenza arbitraria ed  ingiustificata  dal  servizio
          per  un  periodo  superiore   a   10   giorni   consecutivi
          lavorativi; 
              d)   persistente   insufficiente   rendimento,   ovvero
          qualsiasi fatto grave che  dimostri  piena  incapacita'  ad
          adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio; 
              e) condanna passata in giudicato per  un  delitto  che,
          commesso fuori dal servizio e non attinente in via  diretta
          al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione  per
          la sua specifica gravita'; 
              f) per riduzione di personale o per chiusura della sede
          di servizio, fatta salva la  possibilita'  di  riassunzione
          presso altro ufficio ai sensi dell'art. 160. 
              Nei casi di risoluzione del contratto di cui  al  comma
          precedente, l'ufficio all'estero e' tenuto ad un  preavviso
          di  tre  mesi.  In  luogo  del  preavviso  l'ufficio   puo'
          disporre, previa autorizzazione del Ministero, l'erogazione
          di  un'indennita'  in  misura   corrispondente   all'intera
          retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. 
              Il preavviso di tre mesi non e' dovuto nel caso di: 
              a) commissione in servizio di gravi fatti  illeciti  di
          rilevanza penale; 
              b) alterchi con vie di fatto  nei  confronti  di  altri
          dipendenti o terzi; 
              c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la
          produzione  di  documenti  falsi  o  comunque   con   mezzi
          fraudolenti; 
              d) commissione in genere di  atti  o  fatti  dolosi  di
          gravita' tale da non  consentire  la  prosecuzione  neppure
          provvisoria del rapporto di lavoro; 
              e)  condanna  passata  in  giudicato  per   reati   che
          comportino, in Italia, l'interdizione perpetua dai pubblici
          uffici. 
              In tutti i casi  il  rapporto  di  impiego  e'  risolto
          previa autorizzazione ministeriale». 
              - Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante
          «Disciplina organica dei contratti di  lavoro  e  revisione
          della normativa in tema di mansioni, a norma  dell'art.  1,
          comma  7,  della  legge  10  dicembre  2014,  n.  183»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2015, n. 144,
          S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  131,  della
          citata legge 13 luglio 2015, n. 107: 
              «131. A decorrere dal 1º settembre 2016, i contratti di
          lavoro a  tempo  determinato  stipulati  con  il  personale
          docente, educativo, amministrativo,  tecnico  e  ausiliario
          presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per
          la copertura di posti vacanti e  disponibili,  non  possono
          superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non
          continuativi».