Art. 15 Beneficiari del contributo 1. Alle imprese editrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) sono concessi contributi volti alla tutela e alla diffusione dell'informazione italiana all'estero. 2. Possono beneficiare del contributo le imprese, comunque costituite, che editano: a) quotidiani italiani in lingua italiana editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero; b) periodici italiani in lingua italiana editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero. 3. Si considerano prevalentemente diffusi all'estero i quotidiani e i periodici con una diffusione all'estero non inferiore al 60 per cento delle copie complessivamente distribuite. Per i quotidiani editi esclusivamente in formato digitale, si considerano prevalentemente diffusi all'estero quelli che raggiungono una percentuale di utenti unici mensili all'estero non inferiore al 60 per cento del numero totale di utenti unici mensili.