Art. 15 
 
 
                     Beneficiari del contributo 
 
  1. Alle imprese editrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g)
sono  concessi  contributi  volti  alla  tutela  e  alla   diffusione
dell'informazione italiana all'estero. 
  2.  Possono  beneficiare  del  contributo  le   imprese,   comunque
costituite, che editano: 
    a)  quotidiani  italiani  in  lingua  italiana  editi  e  diffusi
all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero; 
    b)  periodici  italiani  in  lingua  italiana  editi  e   diffusi
all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero. 
  3. Si considerano prevalentemente diffusi all'estero i quotidiani e
i periodici con una diffusione all'estero non  inferiore  al  60  per
cento delle copie  complessivamente  distribuite.  Per  i  quotidiani
editi   esclusivamente   in   formato   digitale,   si    considerano
prevalentemente  diffusi  all'estero  quelli  che   raggiungono   una
percentuale di utenti unici mensili all'estero non  inferiore  al  60
per cento del numero totale di utenti unici mensili.