Art. 16 Tasso di cambio e documentazione in lingua straniera 1. Ai fini dell'applicazione del presente capo e salvo diversa previsione, gli importi monetari sono convertiti in euro secondo il tasso di cambio medio rilevato dalla Banca d'Italia per l'anno cui il contributo si riferisce. 2. Le soglie minime e massime dei contributi non sono soggette a conversione in valuta straniera. 3. La documentazione in lingua straniera e' accompagnata dalla relativa traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero certificata dal competente ufficio consolare o da un traduttore ufficiale.