Art. 16 
 
 
        Tasso di cambio e documentazione in lingua straniera 
 
  1. Ai fini dell'applicazione del  presente  capo  e  salvo  diversa
previsione, gli importi monetari sono convertiti in euro  secondo  il
tasso di cambio medio rilevato dalla Banca d'Italia per l'anno cui il
contributo si riferisce. 
  2. Le soglie minime e massime dei contributi non  sono  soggette  a
conversione in valuta straniera. 
  3. La documentazione in  lingua  straniera  e'  accompagnata  dalla
relativa traduzione in lingua italiana conforme  al  testo  straniero
certificata dal competente  ufficio  consolare  o  da  un  traduttore
ufficiale.