Art. 16 Clausola di salvaguardia retributiva 1. Nelle more del perfezionamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, prestato dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le attivita' svolte nel primo semestre di ciascun anno, e' autorizzato entro i limiti massimi stabiliti con il decreto autorizzativo relativo all'anno precedente.