Art. 17 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione del presente decreto, con esclusione dell'articolo 15, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. La determinazione delle tariffe di cui agli articoli 23 e 25 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 deve avvenire in misura tale da garantire, in ogni caso, la copertura integrale dei costi del servizio.