Art. 17 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1.   Dall'attuazione   del   presente   decreto,   con   esclusione
dell'articolo 15, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza  pubblica.  Le  Amministrazioni  pubbliche  interessate
provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  2. La determinazione delle tariffe di cui agli articoli 23 e 25 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 deve avvenire in misura tale
da garantire, in ogni caso, la  copertura  integrale  dei  costi  del
servizio.