Art. 18 Disposizioni finali 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono modificati il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, e il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, al fine di armonizzarli con le disposizioni introdotte dal presente decreto legislativo. 2. All'articolo 13, comma 1, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, le parole: «Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco». 3. L'articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e' sostituito dal seguente: «1. Lo stato giuridico, l'orario di lavoro e il trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche sono regolati dalle vigenti disposizioni concernenti il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.». 4. I provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 8 marzo 2006, n. 139 e 13 ottobre 2005, n. 217, continuano ad applicarsi fino all'adozione dei corrispondenti provvedimenti previsti dalle medesime disposizioni sostituite, modificate o integrate dal presente decreto legislativo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 maggio 2017 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Minniti, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 18: - Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, della legge 5 dicembre 1988, n. 521 come modificato dal presente decreto: «Art. 13. (Titoli per l'esercizio delle attivita' di volo). - 1. Il capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rilascia i titoli per l'esercizio delle attivita' di volo del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. I requisiti per l'ammissione ai corsi teorico-pratici, per lo svolgimento degli stessi, per gli esami, il rilascio, il rinnovo, nonche' le cause di revoca e di sospensione dei titoli, sono stabiliti con apposito regolamento approvato con decreto ministeriale da emanarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge. 3. I titoli di cui al comma 1 sono: a) brevetto di pilota di elicottero b) brevetto di specialista di elicottero. 4. Con decreto del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi sono inoltre stabilite le modalita' di svolgimento dei corsi e degli esami, i requisiti per le abilitazioni sui vari tipi di aeromobili e per le qualificazioni professionali nonche' le conseguenti annotazioni sui titoli.». - Si riporta il testo dell'art. 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1980, n. 930 come modificato dal presente decreto: «Art. 33. Lo stato giuridico, l'orario di lavoro ed il trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-nformatiche sono regolati dalle vigenti disposizioni concernenti il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni. Al personale di cui al comma precedente non si applicano le norme di cui agli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, quelle di cui al decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 10 agosto 1976, n. 557, e, comunque, tutte le disposizioni legislative che si riferiscono al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in considerazione dei particolari compiti operativi che ad esso sono affidati. Il Ministro dell'interno determina con proprio decreto l'articolazione dell'orario di lavoro per il personale adibito ai servizi di supporto tecnico. I responsabili degli uffici centrali e periferici per far fronte a particolari esigenze di servizio potranno disporre, per il predetto personale, turni di lavoro diversamente articolati, fermo restando il limite settimanale dell'orario di lavoro previsto dalle leggi vigenti. Tale personale, inoltre, potra' essere impiegato per esigenze di servizio fuori dalle ordinarie sedi di lavoro qualora le verifiche, le revisioni e le ripartizioni del macchinario, delle attrezzature, degli impianti e delle sedi di servizio richiedano che le prestazioni vengano rese sul posto. Al personale adibito ai servizi di supporto tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco chiamato a prestare servizio in localita' colpita da grave calamita' pubblica, dichiarata tale a norma della legge 8 dicembre 1970, n. 996, sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 1976, n. 557.».