Art. 16 
 
 
                Controllo sugli organismi notificati 
 
  1. Le Amministrazioni  competenti  assicurano  il  controllo  sugli
organismi  notificati,  al  fine  di  accertare  la  permanenza   dei
requisiti posti a base dell'autorizzazione. Il controllo, con o senza
preavviso, si effettua mediante una o piu' delle modalita' di seguito
indicate: 
    a) verifica documentale e  controllo  su  fascicoli  e  documenti
tecnici, certificazioni, registri, siti web; 
    b) prelievo  di  campioni  ed  esecuzione  di  analisi,  prove  e
misurazioni; 
    c) visite o sopralluoghi presso uffici e laboratori; 
    d) audizioni del personale; 
    e) supervisione delle attivita' degli organismi notificati presso
i siti produttivi. 
  2. Il personale che effettua il controllo puo' accedere a qualsiasi
locale  in  cui  si  svolge  l'attivita'  dell'organismo  notificato,
inclusi i siti produttivi dei fabbricanti richiedenti  i  servizi  di
valutazione, nonche' chiedere ogni  informazione  ritenuta  utile  ed
acquisire i documenti ritenuti necessari. 
  3. Nel caso in cui le Amministrazioni competenti, nell'ambito delle
proprie attivita' di controllo o a seguito di attivita' di  vigilanza
sul mercato, riscontrino  difformita',  inadempienze  o  sopravvenute
carenze rispetto ai requisiti posti a  base  dell'autorizzazione,  di
entita' tale da non  compromettere  nel  complesso  la  funzionalita'
dell'organismo notificato, diffidano il medesimo ad  adottare  misure
correttive. 
  4. Nel  caso  in  cui  le  Amministrazioni  competenti  riscontrino
difformita',  inadempienze  o  sopravvenute   carenze   rispetto   ai
requisiti posti a base dell'autorizzazione,  tali  da  compromettere,
temporaneamente, la funzionalita' dell'organismo  notificato,  ovvero
qualora le azioni correttive messe in atto in esito alla  diffida  di
cui  al  comma  3  non  risultino  adeguate,  sospendono  o  limitano
l'autorizzazione e la notifica, per un periodo non  superiore  a  sei
mesi. L'attivita' dell'Organismo puo' essere  ripresa  alla  scadenza
del periodo di sospensione, previo accertamento della rimozione delle
cause che hanno determinato la sospensione o la limitazione. 
  5. Nel caso in cui l'organismo notificato non rimuova le cause  che
hanno determinato la sospensione o la limitazione di cui al comma  4,
le Amministrazioni competenti  revocano  o  limitano  definitivamente
l'autorizzazione e la notifica. 
  6. Nel caso in cui le Amministrazioni competenti, nell'ambito delle
proprie attivita' di controllo o a seguito di attivita' di  vigilanza
sul mercato, riscontrino  difformita',  inadempienze  o  sopravvenute
carenze rispetto ai requisiti posti a  base  dell'autorizzazione,  di
entita'  tale  da  compromettere  nel  complesso   la   funzionalita'
dell'organismo notificato, revocano l'autorizzazione e  la  notifica.
Il provvedimento di  revoca  dell'autorizzazione  puo'  prevedere  un
periodo  di  inibizione  alla  riproposizione  della   richiesta   di
autorizzazione e della notifica. 
  7. L'autorizzazione e la notifica sono sospese o revocate anche nei
casi in cui l'Organismo unico nazionale di accreditamento sospenda  o
revochi il relativo certificato di accreditamento. 
  8. Le sospensioni, le limitazioni, le revoche delle  autorizzazioni
e  le  notifiche  adottate  dalle  Amministrazioni  competenti   sono
comunicate alla Commissione europea e agli altri Stati membri secondo
quanto previsto dall'articolo 50 del regolamento  (UE)  n.  305/2011,
nonche' all'Organismo unico nazionale di accreditamento, nel caso  di
procedura di notifica basata su un certificato di accreditamento. 
 
          Note all'art. 16: 
              Per i riferimenti normativi  del  regolamento  (UE)  n.
          305/2011 si veda nelle note alle premesse.