Art. 18 Disposizioni procedurali 1. Le procedure per l'espletamento delle attivita' di controllo e vigilanza di cui al presente Capo, che tengono conto di principi consolidati di valutazione del rischio, dei reclami e di altre informazioni, nonche' le modalita' di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste, sono stabilite, nel rispetto di quanto previsto al Capo VIII del regolamento (UE) n. 305/2011, con decreto interministeriale delle Amministrazioni competenti, adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 2. I provvedimenti adottati ai sensi del Capo VIII del regolamento (UE) n. 305/2011 che proibiscono o limitano la messa a disposizione sul mercato nazionale di un prodotto o ne dispongono il ritiro o il richiamo entro un termine stabilito, dispongono in senso proporzionato alla natura del rischio, sono adeguatamente motivati, indicano i mezzi di impugnativa ed il termine entro cui e' possibile ricorrere e sono notificati all'interessato entro sette giorni dall'adozione. 3. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, per la salute, per l'incolumita' pubblica o privata, prima dell'adozione delle misure di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 305/2011, agli interessati deve essere consentito di partecipare alla fase del procedimento di cui al presente articolo e di presenziare agli accertamenti riguardanti i propri prodotti, ai sensi degli articoli 7, e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Note all'art. 18: Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 305/2011 si veda nelle note alle premesse. Il testo dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, citata nelle note alle premesse, cosi' recita: "Art. 7. (Comunicazione di avvio del procedimento). - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del procedimento stesso e' comunicato, con le modalita' previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del procedimento. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.".