Art. 19 Violazione degli obblighi di dichiarazione di prestazione e marcatura CE da parte del fabbricante 1. Il fabbricante che viola l'obbligo di redigere la dichiarazione di prestazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, quando si tratta di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio, il fabbricante che viola l'obbligo di cui al primo periodo o l'obbligo di dichiarare la prestazione del prodotto conformemente alle norme tecniche o alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro. 2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 305/2011, in materia di deroghe alla redazione della dichiarazione di prestazione. 3. Il fabbricante che viola l'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 305/2011 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro; il medesimo fatto e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro qualora si riferisca all'utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio. 4. Il fabbricante che redige la dichiarazione di prestazione di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 305/2011 non rispettando le prescrizioni ivi previste e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro; salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il medesimo fatto e' punito con l'arresto sino a due mesi e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro qualora si riferisca all'utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio. 5. Il fabbricante che fornisce la dichiarazione di prestazione violando le prescrizioni di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 305/2011 e di cui all'articolo 6, comma 3, del presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro; il medesimo fatto e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro qualora si riferisca all'utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio. 6. Il fabbricante che viola i principi generali e le disposizioni relative all'uso della marcatura CE di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 305/2011 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il medesimo fatto e' punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora si riferisca all'utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio. 7. Il fabbricante che viola le regole e le condizioni previste dall'articolo 9 del regolamento (UE) n. 305/2011 per l'apposizione della marcatura CE e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il medesimo fatto e' punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora si riferisca all'utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio. 8. Le sanzioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di non conformita' formali, di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 305/2011, rimosse dal fabbricante entro il termine stabilito dalle Amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 18.
Note all'art. 19: Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 305/2011 si veda nelle note alle premesse.