Art. 22
Acquisto della personalita' giuridica
1. Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in
deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
n. 361, acquistare la personalita' giuridica mediante l'iscrizione
nel registro unico nazionale del Terzo settore.
2. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione
o di una fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un
testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore,
verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per
la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del
presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo
settore, nonche' del patrimonio minimo di cui al comma 4, deve
depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il
competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore,
richiedendo l'iscrizione dell'ente. L'ufficio del registro unico
nazionale del Terzo settore, verificata la regolarita' formale della
documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso.
3. Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la
costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne da' comunicazione
motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta
giorni, ai fondatori, o agli amministratori dell'ente. I fondatori, o
gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta
giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio,
possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre
l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Se nel
termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda
l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato
diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non
provvede all'iscrizione, questa si intende negata.
4. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della
personalita' giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore
a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni.
Se tale patrimonio e' costituito da beni diversi dal denaro, il loro
valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto
costitutivo, di un revisore legale o di una societa' di revisione
legale iscritti nell'apposito registro.
5. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 e'
diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di
amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo,
ove nominato, devono senza indugio, in un'associazione, convocare
l'assemblea per deliberare, ed in una fondazione deliberare la
ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la
prosecuzione dell'attivita' in forma di associazione non
riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.
6. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono
risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel
registro unico nazionale del Terzo settore. Il relativo procedimento
di iscrizione e' regolato ai sensi dei commi 2 e 3.
7. Nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute come persone
giuridiche, per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente
con il suo patrimonio.
Note all'art. 22:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di
persone giuridiche private e di approvazione delle
modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17
dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre
2000.