Art. 18 
 
                   Durata dell'ufficio e conferma 
 
  1. L'incarico di magistrato onorario ha la durata di quattro  anni.
Alla scadenza, l'incarico puo' essere confermato, a domanda,  per  un
secondo quadriennio. 
  2. L'incarico di magistrato onorario  non  puo',  comunque,  essere
svolto per piu' di otto  anni  complessivi,  anche  non  consecutivi,
includendo nel computo l'attivita' comunque svolta  quale  magistrato
onorario, indipendentemente dal tipo di funzioni e compiti esercitati
tra quelli disciplinati dal presente decreto. 
  3.   In   ogni   caso,   l'incarico   cessa   al   compimento   del
sessantacinquesimo anno di eta'. 
  4.  La   domanda   di   conferma   e'   presentata,   a   pena   di
inammissibilita',  almeno  sei  mesi   prima   della   scadenza   del
quadriennio, al capo dell'ufficio  giudiziario  presso  il  quale  il
magistrato onorario esercita la funzione.  Relativamente  all'ufficio
del  giudice  di  pace  la  domanda  di  conferma  e'  presentata  al
presidente del tribunale nel cui circondario ha  sede  l'ufficio.  La
domanda e' trasmessa alla sezione autonoma per i  magistrati  onorari
del  consiglio  giudiziario  di  cui  all'articolo  10  del   decreto
legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. 
  5. Unitamente alla domanda, sono trasmessi  alla  sezione  autonoma
per i magistrati onorari del consiglio giudiziario: 
  a)  un  rapporto  del  capo   dell'ufficio   o   del   coordinatore
dell'ufficio del giudice di pace  sull'attivita'  svolta  e  relativo
alla capacita', alla laboriosita', alla diligenza, all'impegno ed  ai
requisiti  dell'indipendenza,  dell'imparzialita'  e  dell'equilibrio
nonche'  sulla  partecipazione  alle  riunioni  periodiche   di   cui
all'articolo 22, commi 1 e 2; 
  b) copia degli atti e dei provvedimenti  esaminati  ai  fini  della
redazione del rapporto di cui alla lettera a); 
  c)  le  relazioni  redatte  dai  magistrati  professionali  che  il
magistrato onorario coadiuva a norma degli articoli 10, comma  10,  e
16, comma 1; 
  d) l'autorelazione del magistrato onorario; 
  e) le statistiche comparate  sull'attivita'  svolta,  distinte  per
tipologie di procedimenti e di provvedimenti, ed ogni altro documento
ritenuto utile. 
  6. Ai fini della redazione del rapporto di cui al comma 5,  lettera
a), sono esaminati, a campione, almeno venti  verbali  di  udienza  e
venti provvedimenti, relativi al periodo oggetto di  valutazione.  La
sezione autonoma per i magistrati onorari del  consiglio  giudiziario
stabilisce i criteri per la selezione dei verbali di  udienza  e  dei
provvedimenti. 
  7. Almeno due mesi prima della scadenza del quadriennio, la sezione
autonoma  per  i  magistrati  onorari  del   consiglio   giudiziario,
acquisiti i documenti di cui al comma 5, il parere di cui al comma 8,
lettera  c),  e  l'attestazione  della  struttura  della   formazione
decentrata di cui all'articolo 22, comma 3, esprime, con riguardo  al
magistrato  onorario  che  ha  presentato  domanda  di  conferma,  se
necessario  previa  audizione  dell'interessato,   un   giudizio   di
idoneita'  a  svolgere  le  funzioni  e  lo  trasmette  al  Consiglio
superiore della magistratura. 
  8. Il giudizio e' espresso a norma  dell'articolo  11  del  decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in quanto compatibile, ed e'  reso
sulla base degli elementi  di  cui  ai  commi  5  e  6,  nonche'  dei
seguenti, ulteriori elementi: 
  a)  l'effettiva  partecipazione  alle   attivita'   di   formazione
organizzate ai sensi dell'articolo 22, comma 3, salvo  che  l'assenza
dipenda da giustificato motivo; 
  b) l'effettiva  partecipazione  alle  riunioni  periodiche  di  cui
all'articolo 22; 
  c) il parere del consiglio  dell'ordine  territoriale  forense  del
circondario in cui ha sede l'ufficio presso il  quale  il  magistrato
onorario ha esercitato le funzioni, nel quale sono indicati  i  fatti
specifici incidenti sulla  idoneita'  a  svolgere  le  funzioni,  con
particolare  riguardo,  se  esistenti,  alle  situazioni  concrete  e
oggettive  di  esercizio  non  indipendente  della  funzione   e   ai
comportamenti che denotino mancanza di equilibrio o  di  preparazione
giuridica. 
  9. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il giudizio
di cui al comma 7, delibera sulla domanda di conferma. 
  10. Il Ministro della giustizia dispone la conferma con decreto. 
  11. E' valutato negativamente ai fini della conferma  nell'incarico
l'aver privilegiato la definizione di procedimenti di natura seriale,
salvo che non risponda a specifiche esigenze dell'ufficio. 
  12. I magistrati  onorari  che  hanno  in  corso  la  procedura  di
conferma nell'incarico rimangono in servizio  fino  alla  definizione
della procedura di cui al presente articolo. La procedura di conferma
deve definirsi entro dodici mesi dalla scadenza del  quadriennio.  Se
la conferma non e' disposta  nel  rispetto  del  termine  di  cui  al
secondo periodo,  il  magistrato  onorario  non  puo'  esercitare  le
funzioni giudiziarie onorarie, ne' svolgere i compiti e le  attivita'
previsti dalle disposizioni di cui ai Capi  III  e  IV  del  presente
decreto,  con  sospensione  dall'indennita',  sino  all'adozione  del
decreto di cui al comma 10. 
  13. La conferma dell'incarico produce effetti  con  decorrenza  dal
primo giorno successivo alla scadenza del quadriennio  gia'  decorso.
In caso di mancata conferma, i magistrati onorari in servizio a norma
del comma 12, primo periodo, cessano dall'incarico dal momento  della
comunicazione del  relativo  provvedimento  del  Consiglio  superiore
della magistratura. 
  14. Ai magistrati onorari che hanno esercitato  per  otto  anni  le
funzioni e i compiti  attribuitigli  e'  riconosciuta  preferenza,  a
parita' di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei  concorsi  indetti  dalle
amministrazioni dello Stato. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Per l'art.  10  del  citato  decreto  legislativo  27
          gennaio 2006,  n.  25,  vedi  nelle  note  all'art.  6  del
          presente decreto. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  11  del   decreto
          legislativo  5  aprile  2006,  n.  160  (Nuova   disciplina
          dell'accesso  in  magistratura,  nonche'  in   materia   di
          progressione economica e  di  funzioni  dei  magistrati,  a
          norma dell'art. 1, comma 1,  lettera  a),  della  legge  25
          luglio 2005, n. 150): 
              «Art. 11 (Valutazione  della  professionalita').  -  1.
          Tutti  i  magistrati  sono  sottoposti  a  valutazione   di
          professionalita' ogni quadriennio a decorrere dalla data di
          nomina fino al superamento  della  settima  valutazione  di
          professionalita'. 
              2.  La  valutazione  di  professionalita'  riguarda  la
          capacita', la laboriosita', la diligenza e l'impegno.  Essa
          e' operata secondo parametri oggettivi  che  sono  indicati
          dal Consiglio superiore della  magistratura  ai  sensi  del
          comma 3. La  valutazione  di  professionalita'  riferita  a
          periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni  giudicanti
          o requirenti non puo' riguardare in nessun caso l'attivita'
          di interpretazione di  norme  di  diritto,  ne'  quella  di
          valutazione del fatto e delle prove. In particolare: 
              a) la capacita', oltre che alla preparazione  giuridica
          e al relativo grado di aggiornamento, e' riferita,  secondo
          le funzioni  esercitate,  al  possesso  delle  tecniche  di
          argomentazione e di indagine, anche in relazione  all'esito
          degli  affari  nelle  successive  fasi  e  nei  gradi   del
          procedimento  e  del  giudizio   ovvero   alla   conduzione
          dell'udienza da parte di  chi  la  dirige  o  la  presiede,
          all'idoneita'  a   utilizzare,   dirigere   e   controllare
          l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari; 
              b) la  laboriosita'  e'  riferita  alla  produttivita',
          intesa come numero e  qualita'  degli  affari  trattati  in
          rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione
          organizzativa e strutturale, ai tempi  di  smaltimento  del
          lavoro, nonche' all'eventuale attivita'  di  collaborazione
          svolta all'interno dell'ufficio, tenuto anche  conto  degli
          standard di rendimento individuati dal Consiglio  superiore
          della magistratura, in relazione agli specifici settori  di
          attivita' e alle specializzazioni; 
              c)  la   diligenza   e'   riferita   all'assiduita'   e
          puntualita' nella presenza in ufficio, nelle udienze e  nei
          giorni stabiliti;  e'  riferita  inoltre  al  rispetto  dei
          termini per la redazione, il deposito  di  provvedimenti  o
          comunque  per  il  compimento  di  attivita'   giudiziarie,
          nonche'  alla   partecipazione   alle   riunioni   previste
          dall'ordinamento   giudiziario   per   la   discussione   e
          l'approfondimento delle  innovazioni  legislative,  nonche'
          per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza; 
              d)  l'impegno  e'  riferito  alla  disponibilita'   per
          sostituzioni di magistrati  assenti  e  alla  frequenza  di
          corsi di aggiornamento organizzati dalla  Scuola  superiore
          della magistratura; nella valutazione dell'impegno  rileva,
          inoltre, la collaborazione alla soluzione dei  problemi  di
          tipo organizzativo e giuridico. 
              3. Il Consiglio  superiore  della  magistratura,  entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, disciplina con propria delibera  gli
          elementi  in  base  ai  quali  devono  essere  espresse  le
          valutazioni  dei  consigli  giudiziari,  i  parametri   per
          consentire    l'omogeneita'    delle    valutazioni,     la
          documentazione che i capi degli uffici  devono  trasmettere
          ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun
          anno. In particolare disciplina: 
              a)  i  modi  di  raccolta  della  documentazione  e  di
          individuazione a campione dei provvedimenti e  dei  verbali
          delle udienze di cui al comma 4, ferma restando  l'autonoma
          possibilita' di ogni membro del  consiglio  giudiziario  di
          accedere a  tutti  gli  atti  che  si  trovino  nella  fase
          pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede
          di consiglio giudiziario; 
              b) i dati statistici da raccogliere per le  valutazioni
          di professionalita'; 
              c) i  moduli  di  redazione  dei  pareri  dei  consigli
          giudiziari per la raccolta  degli  stessi  secondo  criteri
          uniformi; 
              d) gli indicatori oggettivi  per  l'acquisizione  degli
          elementi di cui al comma 2; per l'attitudine direttiva  gli
          indicatori da prendere in esame sono  individuati  d'intesa
          con il Ministro della giustizia; 
              e) l'individuazione per ciascuna delle diverse funzioni
          svolte   dai   magistrati,   tenuto   conto   anche   della
          specializzazione,  di  standard  medi  di  definizione  dei
          procedimenti,  ivi  compresi  gli   incarichi   di   natura
          obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri
          sia  quantitativi  sia  qualitativi,  in   relazione   alla
          tipologia   dell'ufficio,   all'ambito    territoriale    e
          all'eventuale specializzazione. 
              4.  Alla  scadenza  del  periodo  di   valutazione   il
          consiglio giudiziario acquisisce e valuta: 
              a) le  informazioni  disponibili  presso  il  Consiglio
          superiore della magistratura e il Ministero della giustizia
          anche per quanto attiene agli eventuali rilievi  di  natura
          contabile  e  disciplinare,   ferma   restando   l'autonoma
          possibilita' di ogni membro del  consiglio  giudiziario  di
          accedere a  tutti  gli  atti  che  si  trovino  nella  fase
          pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede
          di consiglio giudiziario; 
              b) la relazione del  magistrato  sul  lavoro  svolto  e
          quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la  copia  di
          atti  e  provvedimenti  che  il   magistrato   ritiene   di
          sottoporre ad esame; 
              c) le statistiche del lavoro svolto e  la  comparazione
          con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio; 
              d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato  e
          i verbali delle udienze  alle  quali  il  magistrato  abbia
          partecipato,  scelti  a  campione  sulla  base  di  criteri
          oggettivi stabiliti  al  termine  di  ciascun  anno  con  i
          provvedimenti di cui al comma 3, se non gia' acquisiti; 
              e) gli  incarichi  giudiziari  ed  extragiudiziari  con
          l'indicazione dell'impegno concreto che  gli  stessi  hanno
          comportato; 
              f) il rapporto e le segnalazioni provenienti  dai  capi
          degli uffici, i quali devono tenere conto delle  situazioni
          specifiche rappresentate da terzi, nonche' le  segnalazioni
          pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati,  sempre
          che  si  riferiscano  a  fatti  specifici  incidenti  sulla
          professionalita', con particolare riguardo alle  situazioni
          eventuali   concrete   e   oggettive   di   esercizio   non
          indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino
          evidente  mancanza  di   equilibrio   o   di   preparazione
          giuridica.  Il  rapporto  del  capo   dell'ufficio   e   le
          segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati  sono
          trasmessi al consiglio  giudiziario  dal  presidente  della
          corte di appello  o  dal  procuratore  generale  presso  la
          medesima corte, titolari del poteredovere di  sorveglianza,
          con le loro eventuali  considerazioni  e  quindi  trasmessi
          obbligatoriamente    al    Consiglio    superiore     della
          magistratura. 
              5. Il consiglio giudiziario puo' assumere  informazioni
          su fatti specifici  segnalati  da  suoi  componenti  o  dai
          dirigenti degli uffici o  dai  consigli  dell'ordine  degli
          avvocati,   dando   tempestiva   comunicazione   dell'esito
          all'interessato, che ha diritto ad avere copia degli  atti,
          e puo' procedere alla sua audizione, che e' sempre disposta
          se il magistrato ne fa richiesta. 
              6. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 4 e 5,
          il consiglio giudiziario formula  un  parere  motivato  che
          trasmette  al  Consiglio   superiore   della   magistratura
          unitamente  alla  documentazione   e   ai   verbali   delle
          audizioni. 
              7. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del
          parere del consiglio giudiziario,  puo'  far  pervenire  al
          Consiglio   superiore   della   magistratura   le   proprie
          osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente. 
              8. Il Consiglio superiore  della  magistratura  procede
          alla valutazione di professionalita' sulla base del  parere
          espresso  dal  consiglio  giudiziario  e   della   relativa
          documentazione, nonche'  sulla  base  dei  risultati  delle
          ispezioni ordinarie; puo' anche assumere ulteriori elementi
          di conoscenza. 
              9. Il giudizio di professionalita' e' «positivo» quando
          la valutazione risulta sufficiente in relazione a  ciascuno
          dei parametri di cui al comma 2; e' «non  positivo»  quando
          la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o  piu'
          dei medesimi parametri; e' «negativo» quando la valutazione
          evidenzia carenze gravi in  relazione  a  due  o  piu'  dei
          suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o  piu'
          dei parametri richiamati quando l'ultimo giudizio sia stato
          "non positivo". 
              10. Se il giudizio  e'  «non  positivo»,  il  Consiglio
          superiore della magistratura procede a nuova valutazione di
          professionalita' dopo un anno, acquisendo un  nuovo  parere
          del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento
          economico o l'aumento periodico di  stipendio  sono  dovuti
          solo a decorrere  dalla  scadenza  dell'anno  se  il  nuovo
          giudizio e' «positivo».  Nel  corso  dell'anno  antecedente
          alla nuova  valutazione  non  puo'  essere  autorizzato  lo
          svolgimento di incarichi extragiudiziari. 
              11. Se il giudizio  e'  «negativo»,  il  magistrato  e'
          sottoposto a nuova valutazione di professionalita' dopo  un
          biennio. Il Consiglio  superiore  della  magistratura  puo'
          disporre che il magistrato partecipi ad uno o piu' corsi di
          riqualificazione professionale in rapporto alle  specifiche
          carenze  di  professionalita'   riscontrate;   puo'   anche
          assegnare  il  magistrato,  previa  sua  audizione,  a  una
          diversa funzione nella medesima  sede  o  escluderlo,  fino
          alla successiva valutazione, dalla possibilita' di accedere
          a  incarichi  direttivi  o  semidirettivi  o   a   funzioni
          specifiche. Nel corso del biennio  antecedente  alla  nuova
          valutazione non puo' essere autorizzato lo  svolgimento  di
          incarichi extragiudiziari. 
              12. La valutazione negativa  comporta  la  perdita  del
          diritto all'aumento periodico di stipendio per un  biennio.
          Il nuovo trattamento economico eventualmente  spettante  e'
          dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza
          dalla scadenza del biennio. 
              13.  Se  il  Consiglio  superiore  della  magistratura,
          previa  audizione  del  magistrato,  esprime   un   secondo
          giudizio negativo, il magistrato stesso e'  dispensato  dal
          servizio. 
              14. Prima delle audizioni di cui ai commi 7, 11 e 13 il
          magistrato deve essere informato della facolta' di prendere
          visione degli atti del procedimento e  di  estrarne  copia.
          Tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere un termine non
          inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha  facolta'  di
          depositare  atti  e  memorie  fino  a  sette  giorni  prima
          dell'audizione e di farsi assistere da un altro  magistrato
          nel corso della stessa. Se questi e' impedito,  l'audizione
          puo' essere differita per una sola volta. 
              15. La valutazione di professionalita' consiste  in  un
          giudizio espresso, ai sensi dell'art.  10  della  legge  24
          marzo  1958,  n.  195,  dal   Consiglio   superiore   della
          magistratura con  provvedimento  motivato  e  trasmesso  al
          Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il
          giudizio  di  professionalita',  inserito   nel   fascicolo
          personale,  e'  valutato  ai  fini  dei  tramutamenti,  del
          conferimento di funzioni, comprese quelle di  legittimita',
          del conferimento  di  incarichi  direttivi  e  ai  fini  di
          qualunque altro atto, provvedimento  o  autorizzazione  per
          incarico extragiudiziario. 
              16. I parametri contenuti  nel  comma  2  si  applicano
          anche per la valutazione di professionalita' concernente  i
          magistrati  fuori  ruolo.  Il  giudizio  e'  espresso   dal
          Consiglio superiore della magistratura,  acquisito,  per  i
          magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia,
          il parere del consiglio di  amministrazione,  composto  dal
          presidente e dai soli membri  che  appartengano  all'ordine
          giudiziario, o il parere del consiglio  giudiziario  presso
          la corte di appello di Roma per tutti gli altri  magistrati
          in posizione di fuori ruolo, compresi  quelli  in  servizio
          all'estero.  Il  parere  e'  espresso  sulla   base   della
          relazione dell'autorita' presso  cui  gli  stessi  svolgono
          servizio, illustrativa dell'attivita'  svolta,  e  di  ogni
          altra  documentazione  che  l'interessato   ritiene   utile
          produrre,  purche'  attinente  alla  professionalita',  che
          dimostri l'attivita' in concreto svolta. 
              17.  Allo  svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
          presente articolo si fa fronte con le risorse di  personale
          e strumentali disponibili.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  5  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  9  maggio   1994,   n.   487
          (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
          pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
          concorsi,  dei  concorsi  unici  e  delle  altre  forme  di
          assunzione nei pubblici impieghi): 
              «Art. 5 (Categorie riservatarie e preferenze). - 1. Nei
          pubblici  concorsi,  le  riserve  di  posti,  di   cui   al
          successivo comma 3 del presente articolo, gia' previste  da
          leggi  speciali  in  favore  di  particolari  categorie  di
          cittadini, non possono complessivamente superare  la  meta'
          dei posti messi a concorso. 
              2. Se, in relazione a tale limite, sia  necessaria  una
          riduzione dei posti da riservare  secondo  legge,  essa  si
          attua in misura proporzionale  per  ciascuna  categoria  di
          aventi diritto a riserva. 
              3. Qualora tra i concorrenti  dichiarati  idonei  nella
          graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a
          piu' categorie che danno titolo  a  differenti  riserve  di
          posti, si tiene conto prima del titolo che da'  diritto  ad
          una maggiore riserva nel seguente ordine: 
              1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono
          alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n.  482,  e
          successive  modifiche  ed   integrazioni,   o   equiparate,
          calcolata sulle dotazioni  organiche  dei  singoli  profili
          professionali o categorie nella percentuale del 15%,  senza
          computare gli appartenenti alle categorie stesse  vincitori
          del concorso; 
              2) riserva di posti ai sensi  dell'art.  3,  comma  65,
          della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari
          in ferma di leva prolungata e  di  volontari  specializzati
          delle tre Forze armate congedati senza demerito al  termine
          della ferma o rafferma contrattuale nel limite del  20  per
          cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso; 
              3) riserva del  2  per  cento  dei  posti  destinati  a
          ciascun concorso, ai sensi  dell'art.  40,  secondo  comma,
          della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di
          complemento dell'Esercito, della Marina e  dell'Aeronautica
          che hanno terminato senza demerito la ferma biennale. 
              4. Le categorie di cittadini che nei pubblici  concorsi
          hanno preferenza a parita' di merito e a parita' di  titoli
          sono appresso elencate. A parita' di  merito  i  titoli  di
          preferenza sono: 
              1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
              2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
              3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
              4) i mutilati ed  invalidi  per  servizio  nel  settore
          pubblico e privato; 
              5) gli orfani di guerra; 
              6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
              7) gli orfani  dei  caduti  per  servizio  nel  settore
          pubblico e privato; 
              8) i feriti in combattimento; 
              9)  gli  insigniti  di  croce  di  guerra  o  di  altra
          attestazione speciale di merito di guerra, nonche'  i  capi
          di famiglia numerosa; 
              10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra  ex
          combattenti; 
              11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto  di
          guerra; 
              12) i figli dei mutilati e degli invalidi per  servizio
          nel settore pubblico e privato; 
              13) i genitori vedovi  non  risposati,  i  coniugi  non
          risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o  non  sposati
          dei caduti di guerra; 
              14) i genitori vedovi  non  risposati,  i  coniugi  non
          risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o  non  sposati
          dei caduti per fatto di guerra; 
              15) i genitori vedovi  non  risposati,  i  coniugi  non
          risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o  non  sposati
          dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 
              16) coloro che abbiano prestato servizio militare  come
          combattenti; 
              17) coloro che abbiano  prestato  lodevole  servizio  a
          qualunque   titolo,   per   non    meno    di    un    anno
          nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 
              18) i coniugati e  i  non  coniugati  con  riguardo  al
          numero dei figli a carico; 
              19) gli invalidi ed i mutilati civili; 
              20) militari volontari  delle  Forze  armate  congedati
          senza demerito al termine della ferma o rafferma. 
              5. A parita' di merito e di  titoli  la  preferenza  e'
          determinata: 
              a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal
          fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
              b)   dall'aver   prestato   lodevole   servizio   nelle
          amministrazioni pubbliche; 
              c) dalla maggiore eta'.».