Art. 16 Funzionalita' del Registro nazionale aiuti in materia di trasparenza 1. Gli obblighi di pubblicazione e informazione previsti in materia di aiuti di Stato dall'articolo 9 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e dalle decisioni della Commissione europea per gli aiuti notificati ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, ad eccezione di quelle relative agli aiuti nei settori agricoltura e pesca, sono assolti attraverso il Registro nazionale aiuti, sulla base delle informazioni inserite nel registro stesso, ai sensi del presente decreto, dalle singole Autorita' responsabili e dai Soggetti concedenti. 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono rese disponibili nell'apposita sezione trasparenza del Registro nazionale aiuti. Nella medesima sezione sono resi disponibili i collegamenti con le sezioni trasparenza dei siti web predisposti, ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa nazionale, dalle singole amministrazioni pubbliche che concedono gli aiuti individuali, inseriti nel Registro nazionale aiuti. 3. Per gli aiuti nei settori agricoltura e pesca provvedono, in analogia con il presente articolo, i registri SIAN e SIPA.
Note all'art. 16: - Si riporta il testo dell'art. 9 del regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 26 giugno 2014, n. L 187: «Art. 9 (Pubblicazione e informazione). - 1. Lo Stato membro interessato garantisce la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato: a) le informazioni sintetiche di cui all'art. 11 nel formato standardizzato di cui all'allegato II o di un link che dia accesso a tali informazioni; b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all'art. 11 o di un link che dia accesso a tale testo; c) le informazioni di cui all'allegato III su ciascun aiuto individuale superiore a 500 000 EUR. Per quanto riguarda gli aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea, le informazioni di cui al presente paragrafo sono pubblicate sul sito web dello Stato membro in cui ha sede l'autorita' di gestione interessata, definita all'art. 21 del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. In alternativa, gli Stati membri partecipanti possono decidere di fornire le informazioni relative alle misure di aiuto all'interno del loro territorio nei rispettivi siti web. 2. Per i regimi sotto forma di agevolazioni fiscali e per i regimi previsti dagli articoli 16 e 21, le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo sono considerate soddisfatte se gli Stati membri pubblicano le informazioni richieste per gli importi degli aiuti individuali in base ai seguenti intervalli (in milioni di EUR): 0,5-1; 1-2; 2-5; 5-10; 10-30; e uguale o superiore a 30. 3. Per i regimi di cui all'art. 51, l'obbligo di pubblicazione di cui al presente articolo non si applica ai consumatori finali. 4. Le informazioni menzionate al paragrafo 1, lettera c), sono organizzate e accessibili in un formato standardizzato, descritto all'allegato III, e permettono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci. Le informazioni menzionate al paragrafo 1 sono pubblicate entro 6 mesi dalla data di concessione dell'aiuto o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale, e sono disponibili per un periodo di almeno 10 anni dalla data in cui l'aiuto e' stato concesso. 5. La Commissione pubblica sul suo sito web: a) i link ai siti web sugli aiuti di Stato di cui al paragrafo 1; b) le informazioni sintetiche di cui all'art. 11. 6. Gli Stati membri si conformano alle disposizioni del presente articolo entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.». - Per il testo dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'art. 13.