Art. 16 
 
             Funzionalita' del Registro nazionale aiuti 
                      in materia di trasparenza 
 
  1. Gli obblighi di pubblicazione e informazione previsti in materia
di aiuti di Stato dall'articolo 9 del regolamento  (UE)  n.  651/2014
della  Commissione  del  17  giugno  2014  e  dalle  decisioni  della
Commissione europea per gli aiuti notificati ai  sensi  dell'articolo
108 del TFUE, ad eccezione di quelle relative agli aiuti nei  settori
agricoltura e pesca, sono assolti attraverso  il  Registro  nazionale
aiuti, sulla base delle informazioni inserite nel registro stesso, ai
sensi del presente decreto, dalle singole  Autorita'  responsabili  e
dai Soggetti concedenti. 
  2. Le  informazioni  di  cui  al  comma  1  sono  rese  disponibili
nell'apposita sezione trasparenza del Registro nazionale aiuti. Nella
medesima sezione sono resi disponibili i collegamenti con le  sezioni
trasparenza dei siti web predisposti,  ai  fini  del  rispetto  degli
obblighi di trasparenza previsti  dalla  normativa  nazionale,  dalle
singole   amministrazioni   pubbliche   che   concedono   gli   aiuti
individuali, inseriti nel Registro nazionale aiuti. 
  3. Per gli aiuti nei settori agricoltura  e  pesca  provvedono,  in
analogia con il presente articolo, i registri SIAN e SIPA. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si riporta il testo dell'art. 9 del regolamento  (Ue)
          n. 651/2014  della  Commissione  del  17  giugno  2014  che
          dichiara alcune  categorie  di  aiuti  compatibili  con  il
          mercato interno in applicazione degli articoli  107  e  108
          del   trattato,   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea 26 giugno 2014, n. L 187: 
              «Art. 9 (Pubblicazione e informazione). - 1.  Lo  Stato
          membro interessato garantisce la pubblicazione in  un  sito
          web  esaustivo  a  livello  regionale  o  nazionale   delle
          seguenti informazioni sugli aiuti di Stato: 
              a) le informazioni sintetiche di cui  all'art.  11  nel
          formato standardizzato di cui all'allegato II o di un  link
          che dia accesso a tali informazioni; 
              b) il testo integrale di ciascuna misura  di  aiuto  di
          cui all'art. 11 o di un link che dia accesso a tale testo; 
              c) le informazioni di cui all'allegato III  su  ciascun
          aiuto individuale superiore a 500 000 EUR. 
              Per quanto riguarda gli aiuti concessi  a  progetti  di
          cooperazione territoriale europea, le informazioni  di  cui
          al presente paragrafo sono pubblicate sul  sito  web  dello
          Stato  membro  in  cui  ha  sede  l'autorita'  di  gestione
          interessata, definita all'art. 21 del regolamento  (UE)  n.
          1299/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio.  In
          alternativa, gli Stati membri partecipanti possono decidere
          di fornire le informazioni relative alle  misure  di  aiuto
          all'interno del loro territorio nei rispettivi siti web. 
              2. Per i regimi sotto forma di agevolazioni  fiscali  e
          per i regimi previsti dagli articoli 16 e 21, le condizioni
          di cui al paragrafo 1, lettera c),  del  presente  articolo
          sono considerate soddisfatte se gli Stati membri pubblicano
          le informazioni  richieste  per  gli  importi  degli  aiuti
          individuali in base ai seguenti intervalli (in  milioni  di
          EUR): 
              0,5-1; 
              1-2; 
              2-5; 
              5-10; 
              10-30; e 
              uguale o superiore a 30. 
              3. Per i  regimi  di  cui  all'art.  51,  l'obbligo  di
          pubblicazione di cui al presente articolo non si applica ai
          consumatori finali. 
              4. Le informazioni menzionate al paragrafo  1,  lettera
          c),  sono  organizzate  e   accessibili   in   un   formato
          standardizzato, descritto all'allegato  III,  e  permettono
          funzioni   di   ricerca   e   scaricamento   efficaci.   Le
          informazioni menzionate  al  paragrafo  1  sono  pubblicate
          entro 6 mesi dalla data di concessione  dell'aiuto  o,  per
          gli aiuti concessi sotto  forma  di  agevolazioni  fiscali,
          entro un anno dalla  data  prevista  per  la  presentazione
          della dichiarazione fiscale,  e  sono  disponibili  per  un
          periodo di almeno 10 anni dalla  data  in  cui  l'aiuto  e'
          stato concesso. 
              5. La Commissione pubblica sul suo sito web: 
              a) i link ai siti web sugli aiuti di Stato  di  cui  al
          paragrafo 1; 
              b) le informazioni sintetiche di cui all'art. 11. 
              6. Gli Stati membri si conformano alle disposizioni del
          presente articolo entro due anni dall'entrata in vigore del
          presente regolamento.». 
              - Per il testo dell'art. 52  della  legge  24  dicembre
          2012, n. 234, si veda nelle note all'art. 13.