Art. 25 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. A far data dal 1° dicembre 2017, il ReI  puo'  essere  richiesto
nelle modalita' di cui all'articolo 9. Per coloro che  effettuano  la
richiesta del  ReI  nel  mese  di  dicembre  2017  e  non  sono  gia'
beneficiari del SIA, l'ISEE deve essere aggiornato entro  il  termine
del primo trimestre 2018. 
  2. In sede di avvio del ReI, per l'anno 2018, in  deroga  a  quanto
previsto all'articolo 9, comma 6, l'INPS dispone  il  versamento  del
beneficio economico pur in assenza della comunicazione  dell'avvenuta
sottoscrizione del progetto personalizzato prevista  all'articolo  6,
comma  1.  Il  beneficio  e'  comunque  sospeso  in   assenza   della
comunicazione di cui al primo periodo decorsi sei mesi  dal  mese  di
prima erogazione. Il Piano nazionale per la  lotta  alla  poverta'  e
all'esclusione  sociale,  sulla  base  del  monitoraggio  dei  flussi
informativi tra INPS, ambiti territoriali e centri  per  l'impiego  e
dei tempi di definizione dei progetti, nonche' dei patti di servizio,
puo' rideterminare il periodo per cui  e'  prevista  la  deroga  alle
previsioni di cui all'articolo  9,  comma  6,  nonche'  prevedere  un
periodo piu' breve decorso il quale, in assenza di comunicazione,  il
beneficio e' sospeso ai sensi del secondo periodo. 
  3. Ai soggetti che hanno esaurito la fruizione del  SIA  alla  data
del 1° dicembre 2017 in possesso dei requisiti per la  richiesta  del
ReI ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), l'INPS dispone  il
versamento di  un  bimestre  aggiuntivo  al  fine  di  permettere  ai
medesimi soggetti la richiesta del ReI senza soluzione di continuita'
nelle erogazioni. L'intero periodo di fruizione del SIA  e'  comunque
dedotto dalla durata del ReI come definita dall'articolo 4, comma 5. 
  4. Ai fini della detrazione dei trattamenti  assistenziali  di  cui
all'articolo 4, comma 2, nel caso in cui nel nucleo  familiare  siano
presenti beneficiari dell'assegno di cui all'articolo 1,  comma  125,
della legge n. 190 del 2014, e' dedotto dal ReI  il  solo  incremento
dell'assegno previsto  per  i  nuclei  familiari  in  una  condizione
economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a  7.000
euro annui. 
  5. Alle attivita' previste dal presente decreto, con esclusione  di
quanto stabilito ai  sensi  dell'articolo  7,  commi  2,  3  e  8,  e
all'articolo  20,  comma  1,  secondo  periodo,  le   amministrazioni
pubbliche   interessate   provvedono   nei   limiti   delle   risorse
finanziarie, umane e strumentali gia' previste a legislazione vigente
e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  6. Ai  fini  dell'attuazione  del  presente  decreto,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le opportune variazioni di bilancio. 
  7. Sono in ogni  caso  fatte  salve  le  potesta'  attribuite  alle
regioni a statuto speciale e  alle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano dai rispettivi statuti speciali e  dalle  relative  norme  di
attuazione. 
 
          Note all'art. 25: 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  125,  della
          citata legge n. 190 del 2014: 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              125. Al fine di incentivare la natalita' e  contribuire
          alle spese per il suo sostegno,  per  ogni  figlio  nato  o
          adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31  dicembre  2017  e'
          riconosciuto un assegno di importo pari a  960  euro  annui
          erogato mensilmente a  decorrere  dal  mese  di  nascita  o
          adozione. L'assegno, che non concorre alla  formazione  del
          reddito complessivo di cui all'articolo 8 del  testo  unico
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,  e'
          corrisposto fino al  compimento  del  terzo  anno  di  eta'
          ovvero del terzo anno di ingresso nel  nucleo  familiare  a
          seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani  o
          di uno Stato membro dell'Unione europea o di  cittadini  di
          Stati extracomunitari con  permesso  di  soggiorno  di  cui
          all'art. 9 del testo unico delle  disposizioni  concernenti
          la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla  condizione
          dello straniero, di cui al decreto  legislativo  25  luglio
          1998, n. 286,  e  successive  modificazioni,  residenti  in
          Italia  e  a  condizione  che  il   nucleo   familiare   di
          appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in  una
          condizione   economica   corrispondente   a    un    valore
          dell'indicatore  della  situazione  economica   equivalente
          (ISEE), stabilito  ai  sensi  del  regolamento  di  cui  al
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   5
          dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000  euro  annui.
          L'assegno di  cui  al  presente  comma  e'  corrisposto,  a
          domanda, dall'INPS, che provvede alle  relative  attivita',
          nonche' a quelle del  comma  127,  con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente. Qualora il nucleo familiare  di  appartenenza  del
          genitore  richiedente  l'assegno  sia  in  una   condizione
          economica corrispondente a un valore  dell'ISEE,  stabilito
          ai sensi del citato  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013,  non
          superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui
          al primo periodo del presente comma e' raddoppiato. 
              (Omissis).».