Art. 26 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) articoli 21 e 23 della legge 8 novembre 2000, n. 328; 
    b) articolo 16, commi da 1 a  4,  del  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35. 
  2. A far data dal 1° gennaio  2018,  fatto  salvo  quanto  disposto
all'articolo 18, sono abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22; 
    b) articolo 21, commi 3 e 8, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150. 
 
          Note all'art. 26: 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   16   del
          decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   4   aprile   2012,   n.   35
          (Disposizioni urgenti in materia di  semplificazione  e  di
          sviluppo), come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 16 (Misure  per  la  semplificazione  dei  flussi
          informativi in materia di interventi e servizi sociali, del
          controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate,
          per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di
          contenzioso previdenziale). - 1. - 4. (abrogato). 
              5. All'art. 38, comma 3, del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio  2010,  n.   122,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) al secondo periodo la parola «INPS» e'  sostituita
          dalle seguenti: «ente erogatore»; 
                b) il terzo periodo e' soppresso; 
                c) al quarto periodo, le parole «discordanza  tra  il
          reddito dichiarato ai fini fiscali e quello indicato  nella
          dichiarazione  sostitutiva  unica»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «discordanza tra il reddito  dichiarato  ai  fini
          fiscali o altre componenti dell'indicatore della situazione
          economica equivalente (ISEE), anche di natura patrimoniale,
          note  all'anagrafe  tributaria  e  quanto  indicato   nella
          dichiarazione sostitutiva unica»; 
                d) sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «In
          caso di discordanza rilevata,  l'INPS  comunica  gli  esiti
          delle verifiche all'ente che  ha  erogato  la  prestazione,
          nonche'  il  valore  ISEE  ricalcolato  sulla  base   degli
          elementi  acquisiti  dall'Agenzia  delle  entrate.   L'ente
          erogatore  accerta  se,  in  esito  alle  risultanze  della
          verifica effettuata, il  beneficiario  non  avrebbe  potuto
          fruire  o  avrebbe  fruito  in   misura   inferiore   della
          prestazione. Nei casi diversi dall'accertamento del maggior
          reddito in via definitiva, per  il  quale  la  sanzione  e'
          immediatamente  irrogabile,  l'ente  erogatore  invita   il
          soggetto interessato a chiarire  i  motivi  della  rilevata
          discordanza, ai sensi della normativa vigente.  In  assenza
          di osservazioni da parte  dell'interessato  o  in  caso  di
          mancato accoglimento delle stesse, la sanzione e'  irrogata
          in   misura   proporzionale    al    vantaggio    economico
          indebitamente conseguito e comunque nei limiti  di  cui  al
          primo periodo.». 
              6. All'art. 7, comma 2, lettera h),  del  decreto-legge
          13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 12 luglio 2011, n.  106,  dopo  le  parole:  «in  via
          telematica,» sono inserite le seguenti: «nel  rispetto  dei
          principi di cui agli articoli 20, commi 2 e  4,  e  22  del
          decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,»  e,  alla
          medesima lettera, dopo le parole: «informazioni  personali»
          sono inserite le seguenti: «, anche sensibili». 
              6-bis. All'art. 20,  comma  12,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133,  dopo  la  parola:  «relative»
          sono   inserite   le    seguenti:    «alle    cancellazioni
          dall'anagrafe    della    popolazione     residente     per
          irreperibilita',». 
              7.  Al  fine   di   favorire   la   modernizzazione   e
          l'efficienza degli  strumenti  di  pagamento,  riducendo  i
          costi finanziari e amministrativi derivanti dalla  gestione
          del denaro contante e degli assegni,  a  decorrere  dal  1°
          maggio 2012 per  i  pagamenti  effettuati  presso  le  sedi
          dell'Istituto  nazionale  della   previdenza   sociale   si
          utilizzano   esclusivamente    strumenti    di    pagamento
          elettronici bancari o postali, ivi  comprese  le  carte  di
          pagamento prepagate e le carte di cui  all'articolo  4  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
              8. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
                a) all'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n.  412,
          dopo il comma  2  e'  inserito  il  seguente:  «2-bis.  Con
          decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
          di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
          sono individuate le fattispecie e i termini entro i  quali,
          su proposta del Presidente dell'INPS motivata da  obiettive
          ragioni  di  carattere  organizzativo  e  funzionale  anche
          relative alla tempistica di acquisizione  delle  necessarie
          informazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria,  il
          termine del recupero di cui al comma  2  e'  prorogato,  in
          ogni caso, non oltre il secondo anno  successivo  a  quello
          della verifica.»; 
                b) all'art. 16, comma 6, dopo il terzo  periodo  sono
          inseriti i seguenti: «Le domande, gli  atti  e  ogni  altra
          documentazione da allegare ai sensi e per gli  effetti  del
          presente comma sono inviate  all'Ente  mediante  l'utilizzo
          dei sistemi di cui all'art. 38, comma 5, del  decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122.  Con  le  medesime  modalita'
          l'Ente comunica gli atti e gli esiti dei  procedimenti  nei
          confronti  dei  richiedenti   ovvero   degli   intermediari
          abilitati   alla    trasmissione    della    documentazione
          lavoristica e previdenziale e degli istituti di patronato e
          di assistenza sociale. Agli effetti di tutto  quanto  sopra
          previsto, nonche' di quanto stabilito dal  citato  articolo
          38, l'obbligo della conservazione di documenti in originale
          resta in capo ai beneficiari della prestazione di carattere
          previdenziale o assistenziale.». 
              9.  All'art.  10,   comma   6,   terzo   periodo,   del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,  n.  248,  le
          parole: «limitatamente al giudizio  di  primo  grado»  sono
          sostituite dalle seguenti: «con esclusione del giudizio  di
          cassazione». 
              10. Dall'attuazione del comma  9  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». 
                
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  21  del  citato
          decreto legislativo n. 150 del 2015,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art.   21    (Rafforzamento    dei    meccanismi    di
          condizionalita'  e  livelli  essenziali  delle  prestazioni
          relative  ai  beneficiari  di  strumenti  di  sostegno   al
          reddito). - 1. La  domanda  di  Assicurazione  Sociale  per
          l'Impiego, di cui all'articolo 2  della  legge  n.  92  del
          2012, di Nuova assicurazione sociale per l'impiego  (NASpI)
          o  Indennita'  di  disoccupazione  per  i  lavoratori   con
          rapporto di collaborazione coordinata  (DIS-COLL),  di  cui
          agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo  2015,
          n. 22, e la domanda  di  indennita'  di  mobilita'  di  cui
          all'articolo 7 della legge 23 luglio  1991,  n.  223,  resa
          dall'interessato  all'INPS,  equivale  a  dichiarazione  di
          immediata  disponibilita',  ed   e'   trasmessa   dall'INPS
          all'ANPAL, ai fini dell'inserimento nel sistema informativo
          unitario delle politiche del lavoro. 
              2. I  beneficiari  delle  prestazioni  a  sostegno  del
          reddito di cui al comma 1,  ancora  privi  di  occupazione,
          contattano  i  centri  per  l'impiego,  con  le   modalita'
          definite da questi, entro il termine  di  15  giorni  dalla
          data di presentazione della domanda di cui al comma  1,  e,
          in mancanza, sono convocati dal centro per l'impiego  entro
          il termine stabilito con il  decreto  di  cui  all'art.  2,
          comma 1, per stipulare il patto di servizio di cui all'art.
          20. 
              3. (abrogato). 
              4.  Il  beneficiario  di  prestazioni  e'   tenuto   ad
          attenersi ai comportamenti previsti nel patto  di  servizio
          personalizzato, di  cui  all'articolo  20,  nei  tempi  ivi
          previsti,  restando  comunque  fermi  gli  obblighi  e   le
          sanzioni di cui al presente articolo. 
              5.  Oltre  agli  obblighi  derivanti  dalla   specifica
          disciplina, il lavoratore che fruisce  di  benefici  legati
          allo stato di disoccupazione soggiace agli obblighi di  cui
          al presente articolo. 
              6. Oltre che per i contatti con il  responsabile  delle
          attivita' di cui all'art. 20, comma 2, lettera d), previsti
          dal patto di servizio personalizzato, il beneficiario  puo'
          essere convocato nei giorni feriali dai competenti  servizi
          per il lavoro con preavviso di almeno 24 ore e non piu'  di
          72 ore secondo modalita' concordate nel medesimo  patto  di
          servizio personalizzato. 
              7.  Con  riferimento  all'Assicurazione   Sociale   per
          l'Impiego, alla Nuova Assicurazione Sociale  per  l'Impiego
          (NASpI), alla Indennita' di disoccupazione per i lavoratori
          con rapporto  di  collaborazione  coordinata  (DIS-COLL)  e
          all'indennita'  di  mobilita',  si  applicano  le  seguenti
          sanzioni: 
                a) in caso di mancata presentazione,  in  assenza  di
          giustificato  motivo,   alle   convocazioni   ovvero   agli
          appuntamenti di cui all'articolo 20, commi 1 e  2,  lettera
          d), e di commi 2 e 6 del presente articolo: 
                  1) la decurtazione di un quarto di una  mensilita',
          in caso di prima mancata presentazione; 
                  2) la decurtazione di una mensilita', alla  seconda
          mancata presentazione; 
                  3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato  di
          disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione; 
                b) in caso di mancata partecipazione, in  assenza  di
          giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui
          all'art. 20, comma 3, lettera a), le  medesime  conseguenze
          di cui alla lettera a) del presente comma 7; 
                c) in caso di mancata partecipazione, in  assenza  di
          giustificato motivo, alle iniziative di  cui  all'art.  20,
          comma 3, lettera b) e all'art. 26: 
                  1) la decurtazione di una  mensilita',  alla  prima
          mancata partecipazione; 
                  2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato  di
          disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione; 
                d) in caso di mancata  accettazione,  in  assenza  di
          giustificato motivo, di un'offerta  di  lavoro  congrua  ai
          sensi dell'articolo 25, la decadenza  dalla  prestazione  e
          dallo stato di disoccupazione. 
              8. (abrogato). 
              9. In caso di decadenza dallo stato  di  disoccupazione
          prodottasi ai sensi dei commi 7, 8 e dell'art. 23, comma 4,
          non e' possibile una nuova registrazione  prima  che  siano
          decorsi due mesi. 
              10. In caso di violazione  degli  obblighi  di  cui  ai
          commi 7 e 8, il centro per  l'impiego  adotta  le  relative
          sanzioni, inviando pronta comunicazione, per il tramite del
          sistema  informativo  di  cui  all'art.  13,  all'ANPAL  ed
          all'INPS, che emette i provvedimenti conseguenti e provvede
          a recuperare le somme indebite eventualmente erogate. 
              11.  La   mancata   adozione   dei   provvedimenti   di
          decurtazione  o  decadenza  della   prestazione   determina
          responsabilita' disciplinare e  contabile  del  funzionario
          responsabile, ai sensi dell'art. 1 della legge  n.  20  del
          1994. 
              12. Avverso il provvedimento del centro  per  l'impiego
          di cui al  comma  10  e'  ammesso  ricorso  all'ANPAL,  che
          provvede  ad  istituire  un  apposito  comitato,   con   la
          partecipazione delle parti sociali. 
              13. L'INPS provvede annualmente a  versare  le  risorse
          non  erogate  in  relazione  a   prestazioni   oggetto   di
          provvedimenti di decurtazione o decadenza  per  il  50  per
          cento al Fondo per le politiche attive di cui  all'art.  1,
          comma 215, della legge n. 147 del 2013, e per  il  restante
          50 per cento alle regioni e  province  autonome  cui  fanno
          capo i centri per l'impiego che hanno adottato  i  relativi
          provvedimenti, per l'impiego in strumenti di incentivazione
          del personale connessi  al  raggiungimento  di  particolari
          obiettivi.».