Art. 13 
 
Disposizioni in materia  di  anagrafe  equina  per  l'adeguamento  al
  regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento (UE) 2015/262 
 
  1. Il Ministero della salute organizza e gestisce l'anagrafe  degli
equidi, avvalendosi della  banca  dati  informatizzata  istituita  ai
sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo  22  maggio  1999,  n.
196. 
  2. Con  decreto  del  Ministro  della  salute,  da  adottare  entro
centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge,  di  concerto  con  il  Ministro  delle   politiche   agricole
alimentari  e  forestali  e  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono  definite  le   procedure
tecnico-operative per la gestione e  il  funzionamento  dell'anagrafe
degli equidi. 
  3. Alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del
presente articolo  e'  abrogato  il  comma  15  dell'articolo  8  del
decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con  modificazioni,
dalla legge l° agosto 2003, n.  200.  Conseguentemente,  a  decorrere
dall'anno 2018 le risorse di cui al  capitolo  7762,  iscritto  nello
stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero  delle  politiche
agricole  alimentari   e   forestali   nell'ambito   della   missione
«Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma «Politiche
competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca,  dell'ippica
e mezzi tecnici di  produzione»,  pari  a  euro  43.404  annui,  sono
trasferite in apposito capitolo di spesa dello  stato  di  previsione
del Ministero della salute. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.  
 
          Note all'art. 13: 
              Il testo dell'articolo 12 del  decreto  legislativo  22
          maggio 1999, n. 196 (Attuazione  della  direttiva  97/12/CE
          che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai
          problemi  di  polizia  sanitaria  in  materia   di   scambi
          intracomunitari di animali delle specie  bovina  e  suina),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficilae 24 giugno 1999, n. 146,
          cosi' recita: 
              "Art. 12. 
              1. Presso il Ministero della sanita', le regioni  e  le
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  le  aziende
          unita' sanitarie locali  e'  istituita,  nei  limiti  della
          spesa autorizzata da  appositi  provvedimenti  legislativi,
          una  banca  dati  informatizzata  collegata  in  rete   che
          contiene almeno le informazioni di cui ai commi 2, 3  e  4;
          tali  informazioni  sono  trasmesse  dalle  aziende  unita'
          sanitarie locali, per via informatica, alle  regioni,  alle
          province  autonome  e  al  Ministero  della   sanita';   il
          Ministero  perle  politiche  agricole   e'   interconnesso,
          attraverso il proprio sistema informativo, alla banca dati,
          ai  fini  dell'espletamento  delle  funzioni   di   propria
          competenza. 
              2. Per ciascun animale appartenente alla specie  bovina
          sono indicati: 
              a) il codice o i codici di identificazione unici per  i
          casi di  cui  all'articolo  4,  paragrafo  1,  all'articolo
          4-ter, all'articolo 4-quater, paragrafo 1,  e  all'articolo
          4-quinquiesdel regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000,  e  successive
          modificazioni; 
              b) la data di nascita; 
              c) il sesso; 
              d) la razza o il mantello; 
              e) il codice di identificazione della madre o, nel caso
          di un animale importato da un Paese terzo, il codice  unico
          di identificazione del mezzo di identificazione individuale
          assegnato all'animale dallo Stato membro di destinazione  a
          norma del citato regolamento (CE) n. 1760/2000; 
              f)  il  numero  di  identificazione   dell'azienda   di
          nascita; 
              g) i numeri di identificazione di tutte le  aziende  in
          cui l'animale e' stato  custodito  e  le  date  di  ciascun
          cambiamento di azienda; 
              h) la data del decesso o della macellazione; 
              i) il tipo di mezzo di identificazione elettronica,  se
          applicato all'animale. 
              3. In relazione agli animali della  specie  suina  sono
          indicati: 
              a) il numero di registrazione dell'azienda d'origine  o
          dell'allevamento   d'origine,   nonche'   il   numero   del
          certificato sanitario, quando prescritto; 
              b) il numero di  registrazione  dell'ultima  azienda  o
          dell'ultimo allevamento e, per  gli  animali  importati  da
          Paesi terzi, dell'azienda di importazione. 
              4. In relazione a ciascuna azienda sono indicati: 
              a) il numero di  identificazione  che  deve  contenere,
          oltre la sigla IT  che  individua  lo  Stato  italiano,  un
          codice che non superi i dodici caratteri; 
              b)  il  nome  e  l'indirizzo  del  proprietario,  della
          persona fisica o giuridica responsabile. 
              4-bis. Le informazioni di cui al comma 4, limitatamente
          agli animali della specie suina, sono fornite  a  decorrere
          dal 31 dicembre 2000. 
              5. La banca dati di cui al comma  1  e'  aggiornata  in
          modo tale da fornire a chiunque vi abbia interesse ai sensi
          della  legge  7  agosto   1990,   n.   241,   le   seguenti
          informazioni: 
              a) il numero di  identificazione  degli  animali  della
          specie bovina presenti in una azienda o, in caso di animali
          della specie suina, le informazioni  di  cui  al  comma  3,
          lettera a); 
              b) un elenco dei movimenti  di  ciascun  animale  della
          specie bovina a partire dall'azienda di nascita o, per  gli
          animali  importati  da   paesi   terzi,   dall'azienda   di
          importazione;  per  gli  animali  della  specie  suina   le
          informazioni di cui al comma 3, lettera b). 
              5-bis. Le informazioni di cui al comma 5,  lettera  b),
          limitatamente  agli  animali  della  specie   suina,   sono
          fornite: 
              a) per gli animali in partenza dall'azienda di nascita,
          entro il 31 dicembre 2001; 
              b) per gli  animali  in  partenza  da  tutte  le  altre
          aziende, entro il 31 dicembre 2002. 
              6. Le informazioni di cui al comma  5  sono  conservate
          nella banca dati  per  almeno  i  tre  anni  successivi  al
          decesso dell'animale, se di  specie  bovina,  o  successivi
          all'immissione delle informazioni nella banca dati nel caso
          di animali della specie suina. 
              6-bis. Limitatamente alla movimentazione degli  animali
          della specie suina, la registrazione nella  banca  dati  di
          cui al comma 1 deve comprendere almeno: il numero dei suini
          spostati,  il  numero  di  identificazione  dell'azienda  o
          dell'allevamento di partenza, il numero di  identificazione
          dell'azienda o  dell'allevamento  di  arrivo,  la  data  di
          partenza o la data di arrivo.". 
              Il testo dell'articolo 8 del  decreto-legge  24  giugno
          2003, n. 147 (Proroga di  termini  e  disposizioni  urgenti
          ordinamentali), convertito, con modificazioni  dalla  legge
          1° agosto 2003, n. 200, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          25 giugno 2003, n. 145, modificato  dalla  presente  legge,
          reca "Disposizioni sull'UNIRE.".