Art. 15 
 
Disposizioni sanzionatorie per la  violazione  dell'articolo  48  del
  regolamento  (CE)  n.  1272/2008  relativo  alla   classificazione,
  all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele 
 
  1. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre  2011,  n.
186, e' inserito il seguente: 
  «Art. 10-bis (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo  48
del regolamento in materia di pubblicita'). - 1. Salvo che  il  fatto
costituisca reato, chiunque  viola  le  prescrizioni  in  materia  di
pubblicita' di cui all'articolo 48, paragrafi l e 2, primo comma, del
regolamento e' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria  del
pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro». 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  Le   amministrazioni
interessate provvedono  agli  adempimenti  previsti  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.  
 
          Note all'art. 15: 
              Il testo dell'articolo 10 del  decreto  legislativo  27
          ottobre 2011,  n.  186  (Disciplina  sanzionatoria  per  la
          violazione  delle  disposizioni  del  regolamento  (CE)  n.
          1272/2008 relativo alla classificazione,  all'etichettatura
          e all'imballaggio di sostanze e miscele,  che  modifica  ed
          abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che  modifica
          il  regolamento  (CE)  n.  1907/2006),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2011, n. 266., cosi' recita: 
              "Art.   10.   Violazione   agli   obblighi    derivanti
          dall'articolo   45   del   regolamento   in   materia    di
          comunicazione  all'Archivio  dell'Istituto   superiore   di
          sanita' 
              1. Salvo che il fatto costituisca reato,  l'importatore
          o    l'utilizzatore    a    valle    responsabile     della
          commercializzazione di miscele sul mercato  nazionale,  che
          non   ottempera   all'obbligo   di   comunicazione    delle
          informazioni di cui all'articolo 15 e all'allegato  XI  del
          decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  all'organismo
          designato ai  sensi  dell'articolo  45,  paragrafo  3,  del
          regolamento  e'  soggetto  alla   sanzione   amministrativa
          pecuniaria del pagamento di  una  somma  da  3.000  euro  a
          18.000 euro.". 
              Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo
          e   del   Consiglio    relativo    alla    classificazione,
          all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e  delle
          miscele che modifica e abroga  le  direttive  67/548/CEE  e
          1999/45/CE e che  reca  modifica  al  regolamento  (CE)  n.
          1907/2006, e' pubblicato nella G.U.U.E. 31  dicembre  2008,
          n. L 353.