Art. 22 Richiesta preventiva 1. Il credito d'imposta previsto nel presente Capo spetta a condizione che l'impresa di produzione esecutiva ovvero di post-produzione presenti, non oltre novanta giorni prima della data di inizio delle fasi di lavorazione, alla DG Cinema la richiesta preventiva, da redigersi su modelli predisposti dalla medesima DG Cinema, sottoscritta anche dal legale rappresentante della societa' di produzione estera committente, contenente i seguenti elementi: a) l'attestazione del rispetto dei requisiti di eleggibilita' culturale, secondo i parametri di cui alla Tabella A allegata al decreto emanato ai sensi dell'art. 15 della legge n. 220 del 2016, nonche' il piano di lavorazione dell'opera, con indicazione delle giornate di ripresa previste sul territorio italiano o di altro stato membro dell'Unione europea; b) il costo complessivo e il costo eleggibile dell'opera, con riferimento alla quota parte gestita dall'impresa di produzione esecutiva e di post-produzione; c) la suddivisione dell'utilizzo del credito d'imposta nell'esercizio finanziario in corso al momento del riconoscimento del credito spettante da parte della DG Cinema, e nei tre esercizi successivi; in caso di film di animazione l'utilizzo deve essere indicato nell'esercizio finanziario in corso al momento del riconoscimento del credito spettate da parte della DG Cinema e nei quattro esercizi successivi; d) la dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di osservanza dei contratti collettivi nazionali di categoria. 2. Entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, la DG Cinema, verificata la disponibilita' delle risorse, comunica ai soggetti interessati, il riconoscimento o il mancato riconoscimento della eleggibilita' culturale dell'opera e il riconoscimento o il mancato riconoscimento del credito d'imposta teorico spettante, secondo gli importi e gli esercizi finanziari indicati nella richiesta.