Art. 22 
 
 
                        Richiesta preventiva 
 
  1. Il  credito  d'imposta  previsto  nel  presente  Capo  spetta  a
condizione  che  l'impresa  di   produzione   esecutiva   ovvero   di
post-produzione presenti, non oltre novanta giorni prima  della  data
di inizio delle fasi di lavorazione,  alla  DG  Cinema  la  richiesta
preventiva, da redigersi su modelli  predisposti  dalla  medesima  DG
Cinema, sottoscritta anche dal legale rappresentante  della  societa'
di produzione estera committente, contenente i seguenti elementi: 
    a) l'attestazione del rispetto  dei  requisiti  di  eleggibilita'
culturale, secondo i parametri di cui  alla  Tabella  A  allegata  al
decreto emanato ai sensi dell'art. 15 della legge n.  220  del  2016,
nonche' il piano di lavorazione  dell'opera,  con  indicazione  delle
giornate di ripresa previste sul territorio italiano o di altro stato
membro dell'Unione europea; 
    b) il costo complessivo e il  costo  eleggibile  dell'opera,  con
riferimento alla  quota  parte  gestita  dall'impresa  di  produzione
esecutiva e di post-produzione; 
    c)  la   suddivisione   dell'utilizzo   del   credito   d'imposta
nell'esercizio finanziario in corso al momento del riconoscimento del
credito spettante da parte  della  DG  Cinema,  e  nei  tre  esercizi
successivi; in caso di film  di  animazione  l'utilizzo  deve  essere
indicato  nell'esercizio  finanziario  in  corso   al   momento   del
riconoscimento del credito spettate da parte della DG  Cinema  e  nei
quattro esercizi successivi; 
    d) la dichiarazione  del  legale  rappresentante,  rilasciata  ai
sensi dell'art. 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  2000,  n.  445,  di  osservanza  dei  contratti  collettivi
nazionali di categoria. 
  2. Entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione,
la DG Cinema, verificata la disponibilita' delle risorse, comunica ai
soggetti interessati, il riconoscimento o il  mancato  riconoscimento
della eleggibilita' culturale dell'opera e  il  riconoscimento  o  il
mancato  riconoscimento  del  credito  d'imposta  teorico  spettante,
secondo  gli  importi  e  gli  esercizi  finanziari  indicati   nella
richiesta.